Fatti
Parti e istanze: La [A. AG] (ricorrente, creditrice) ha presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la decisione e la sentenza della Corte superiore del Cantone di Zurigo, II Camera civile, del 9 settembre 2020 (PF200055-O/U). Le resistenti sono la [B. GmbH] in liquidazione (resistente 1) e il suo gerente [C.] (resistente 2).
Fatti:
- Con sentenza del 31 gennaio 2019 il Tribunale distrettuale di Zurigo (tribunale fallimentare) ha dichiarato il fallimento della [B. GmbH] . La procedura è stata chiusa il 7 marzo 2019 per mancanza di attivi.
- Il 14 giugno 2019 la società è stata cancellata d'ufficio dal registro di commercio ai sensi dell'art. 159 cpv. 5 lett. a ORC.
- L'11 marzo 2020 la [A. AG] ha chiesto la reiscrizione della società in liquidazione e la riapertura del fallimento, sulla base di nuovi attivi scoperti, segnatamente pretese di responsabilità contro il gerente [C.] quale organo formale e contro la società madre quale organo di fatto.
- Con sentenza del 30 aprile 2020 il Tribunale distrettuale di Zurigo (giudice unico nella procedura sommaria/tribunale fallimentare) ha ordinato la reiscrizione e ha riaperto il fallimento con procedura sommaria.
- Le resistenti hanno appellato e presentato ricorso alla Corte superiore. Nella procedura di ricorso PF200055 quest'ultima non è entrata nel merito delle domande concernenti la reiscrizione, ha accolto il ricorso concernente la riapertura del fallimento, ha annullato il dispositivo n. 2 della decisione di primo grado e ha respinto la domanda di fallimento.
- Nella procedura di appello LF200034 la Corte superiore ha respinto la domanda di reiscrizione, motivando che, senza reiscrizione, mancherebbe un soggetto suscettibile di fallimento.
- Nella procedura parallela 4A_527/2020 del 22 aprile 2021 il Tribunale federale ha accolto il ricorso contro la sentenza LF200034, l'ha annullata e ha respinto l'appello delle resistenti contro la reiscrizione, poiché mancava la legittimazione ad appellare. La verosimiglianza di un attivo è sufficiente nella procedura di reiscrizione.
- Dinanzi al Tribunale federale la [A. AG] ha chiesto l'annullamento della decisione e della sentenza PF200055 e la conferma della riapertura del fallimento, in via subordinata il rinvio. Le resistenti hanno chiesto la reiezione. La Corte superiore ha rinunciato a presentare osservazioni. Al ricorso è stato attribuito effetto sospensivo limitatamente alle conseguenze di spese.
- La ricorrente ha lamentato in particolare una violazione dell'Art. 66 LTF (mancanza di capacità processuale della resistente 1 e mancanza di legittimazione ricorsuale dell'organo) nonché una violazione del diritto di essere sentito.
Questione controversa: Se siano adempiuti i presupposti per la riapertura del fallimento di una GmbH cancellata dal registro di commercio e chiusa per mancanza di attivi, e se la Corte superiore abbia correttamente accolto il ricorso senza pronunciarsi sui presupposti del fallimento.
Diritto
Ammissibilità del rimedio giuridico: Oggetto di impugnazione è la decisione di un tribunale cantonale superiore, quale istanza di ricorso, sulla riapertura di un fallimento. Il ricorso in materia civile è ammissibile indipendentemente dal valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. a, art. 74 cpv. 2 lett. d e art. 75 LTF). Le censure di violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) devono essere motivate in forma succinta (art. 42 cpv. 2 LTF); la violazione di diritti costituzionali soggiace al principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale è vincolato all'accertamento dei fatti dell'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF); nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono ammessi solo nella misura in cui la decisione impugnata vi dia motivo (art. 99 cpv. 1 LTF).
Quadro giuridico della riapertura: La riapertura di un fallimento chiuso per mancanza di attivi non è disciplinata dalla legge, ma è riconosciuta da dottrina e giurisprudenza. Qualora dopo la chiusura e la cancellazione emergano nuovi valori patrimoniali che coprono i costi di una procedura fallimentare, la società deve essere nuovamente iscritta nel registro di commercio, il fallimento deve essere riaperto e liquidato in procedura sommaria o ordinaria. L'esistenza di valori patrimoniali deve essere resa verosimile. Alla domanda di reiscrizione è legittimato chi ha un interesse degno di protezione, in particolare consiglieri d'amministrazione, liquidatori e creditori. La riapertura entra in considerazione solo in caso di chiusura per mancanza di attivi, mentre il fallimento supplementare (art. 269 LEF) presuppone una procedura già svolta.
Efficacia vincolante della procedura parallela: La sentenza 4A_527/2020 del 22 aprile 2021 è stata pronunciata tra le stesse parti durante la pendenza del presente procedimento e costituisce un fatto notorio per il tribunale. Non è soggetta al divieto di nuovi fatti (art. 99 LTF) e va considerata nel presente procedimento sotto il profilo fattuale (art.…