Fatti

A. (ricorrente), nato nel 1998, era titolare di una patente di guida provvisoria. L'8 giugno 2018 ha causato un incidente stradale durante una manovra in retromarcia, non avendo visto una ciclista che procedeva correttamente in senso opposto e scontrandosi con quest'ultima; la ciclista ha riportato lievi lesioni. Il Centro sicurezza stradale OW/NW (opponente) ha esaminato il 27 giugno 2018 l'avvio di una procedura amministrativa, sospendendola tuttavia fino alla conclusione del procedimento penale.

L'8 settembre 2018, quale conducente di un veicolo militare, A. ha causato un incidente da solo per velocità non adeguata, e tre dei suoi cinque passeggeri hanno riportato lievi lesioni. Il Centro sicurezza stradale OW/NW ha quindi annullato, con decisione del 14 gennaio 2019 e decisione su opposizione del 14 marzo 2019, la patente di guida provvisoria, fondandosi sull'art. 15a cpv. 4 LCStr.

Il Tribunale amministrativo del Cantone di Nidwaldo ha respinto il ricorso di A. con sentenza del 30 settembre 2019. A. è quindi ricorso al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo che gli venga nuovamente rilasciata la patente di guida provvisoria. Il Centro sicurezza stradale OW/NW e l'Ufficio federale delle strade USTRA hanno chiesto la reiezione del ricorso.

Controverso e da esaminare era se l'art. 15a cpv. 4 LCStr comporti la decadenza della patente di guida provvisoria anche qualora, al momento della seconda infrazione, la decisione relativa alla prima infrazione non fosse ancora stata emanata né notificata al conducente.

Diritto

La patente di guida provvisoria è rilasciata per tre anni; se viene ritirata a causa di un'infrazione, il periodo di prova si prolunga di un anno. Secondo l'art. 15a cpv. 4 LCStr, essa decade con la seconda infrazione che comporta il ritiro. Lo scopo è indurre i neoconducenti, durante il periodo di prova, a un comportamento di guida irreprensibile e a incrementare la sicurezza stradale. Anche i casi lievi, per i quali l'art. 16a cpv. 2 LCStr prevederebbe un ritiro, rientrano nell'art. 15a cpv. 4 LCStr.

È incontestato che A. l'8 giugno 2018 e l'8 settembre 2018 ha commesso ciascuna un'infrazione che giustificherebbe un ritiro della patente. Secondo la giurisprudenza costante (DTF 136 II 447), la decadenza non presuppone che il precedente ritiro sia stato eseguito o sia diventato cresciuto in giudicato. Decisivo è unicamente che a una prima infrazione che comporta un ritiro segua una seconda infrazine che comporta del pari un ritiro. Finora era stato lasciato aperto se ciò valga anche quando la decisione relativa alla prima infrazione non sia ancora stata notificata.

In dottrina si sostiene in parte che, in simili casi, si debba applicare per analogia l'art. 49 CP e pronunciare un provvedimento complessivo. Il Tribunale federale respinge tale impostazione: poiché la legge prevede in modo…