Fatti
La ricorrente, titolare di una ditta individuale che si occupa di tutela dei consumatori e di consulenza giuridica, era stata oggetto di un decreto di accusa emanato dal Procuratore pubblico del Cantone Ticino il 24 agosto 2018 per delitto alla legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) e per esercizio abusivo della professione di avvocato (art. 29 LAvv/TI). Essa aveva fatto opposizione e il dibattimento era stato demandato alla Pretura penale.
Successivamente, su segnalazione di un avvocato di una controparte in una causa civile, era stato aperto un ulteriore procedimento penale nei suoi confronti per analoghi reati. Il 21 novembre 2018 la ricorrente aveva sporto denuncia penale contro l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, contro l'avvocato segnalante, contro una società e contro persone ignote, per numerosi reati (discriminazione razziale, persecuzione, diffamazione, calunnia, coazione, sviamento della giustizia e altri).
Con decisione dell'11 dicembre 2019 il Procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere. La ricorrente ha reclamato alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che con sentenza del 27 aprile 2020 ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità e ha negato il gratuito patrocinio, ritenendo il reclamo privo fin dall'inizio di possibilità di successo per assenza manifesta di indizi di reato.
Con ricorso del 1° giugno 2020 la ricorrente ha adito il Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il Ministero pubblico non ha presentato osservazioni. Il Tribunale federale ha giudicato la causa con la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, in qualità di Presidente della Corte di diritto penale.
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la ricevibilità del ricorso. Quale accusatrice privata, la ricorrente è legittimata ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Spetta a lei sostanziare i fatti a sostegno della legittimazione (art. 42 cpv. 2 LTF). La giurisprudenza è restrittiva e, nei reati contro l'onore, il danneggiato deve indicare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento (art. 41 segg. CO) o di riparazione morale, presupposti che richiedono una lesione oggettivamente grave e soggettivamente percepita come tale.
Nel caso concreto la ricorrente si limita a richiamare genericamente pretese risarcitorie per danni economici derivanti dalla pubblicità del decreto d'accusa e dalla mancata protezione dei dati personali, senza spiegare in quale misura la decisione impugnata possa incidere su tali pretese. Il danno prospettato è riconducibile al procedimento penale in cui la ricorrente riveste la qualità di imputata, per cui eventuali pretese vanno fatte valere secondo gli art. 429 segg. CPP (indennità per danno economico e riparazione del torto morale). La mancanza di una motivazione pertinente comporta il diniego di legittimazione nel merito.
Indipendentemente dalla legittimazione nel merito, la parte può censurare la violazione di garanzie procedurali che equivalgono a un diniego di giustizia formale, ma non può rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito. Le censure relative al diritto di essere sentita (mancata assunzione di prove e motivazione insufficiente) non costituiscono critiche formali distinte dalla valutazione di merito e sono quindi inammissibili per difetto di legittimazione.
Quanto alla richiesta di ricusazione del Presidente della CRP e di un giudice, la ricorrente si fonda unicamente sulla partecipazione dei magistrati a commissioni (per l'avvocatura e per la formazione permanente dei giuristi), senza indicare motivi di ricusazione ai sensi dell'art. 56 CPP. Né la…