Fatti
Il 1° aprile 2018, alle ore 3.24 ad Arth, sull'autostrada A4 in direzione di Goldau, in concomitanza con un cantiere stradale, il ricorrente ha circolato a bordo di un'autovettura alla velocità di 129 km/h (già dedotto il margine di tolleranza di 4 km/h) su un tratto con limite di 80 km/h.
Con decreto d'accusa del 30 novembre 2018, il pubblico ministero di Innerschwyz ha riconosciuto il ricorrente colpevole di grave infrazione colposa alle norme della circolazione stradale ai sensi dell'art. 90 cpv. 2 LCStr in combinato disposto con l'art. 27 LCStr e l'art. 4a cpv. 5 ONC.
Statuendo sull'opposizione dell'imputato, con sentenza del 26 giugno 2019 la Giudice unica del Tribunale distrettuale di Svitto ha confermato la colpevolezza e condannato il ricorrente a una pena pecuniaria di 50 aliquote giornaliere di fr. 60.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per 2 anni di periodo di prova, oltre a una multa di fr. 750.--, con pena detentiva sostitutiva di 13 giorni.
Il ricorrente ha appellato chiedendo la designazione di un difensore d'ufficio; la direzione del procedimento ha respinto l'istanza il 9 dicembre 2019 e il Tribunale federale, con sentenza 1B_34/2020 del 5 febbraio 2020, ha dichiarato inammissibile il relativo ricorso.
Con sentenza del 6 ottobre 2020, la Corte penale del Tribunale cantonale di Svitto, in parziale accoglimento dell'appello, ha confermato la condanna per grave infrazione colposa, riducendo la pena pecuniaria a 40 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna, sospese condizionalmente per 2 anni, la multa a fr. 300.-- e la pena detentiva sostitutiva a 10 giorni.
Con ricorso in materia penale al Tribunale federale, il ricorrente, non patrocinato, chiede in sostanza la derubricazione del reato a contravvenzione, una riduzione della pena e il beneficio dell'assistenza giudiziaria, nonché la trattazione in lingua italiana. Il ricorso è privo di conclusioni formali, ma il Tribunale federale ne ha esaminato il contenuto. Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del ricorso. Il gravame, proposto dall'imputato contro una decisione finale in materia penale di un'autorità cantonale di ultima istanza, è tempestivo. Sebbene l'atto sia privo di conclusioni in senso stretto, dal suo contenuto si evincono le richieste (derubricazione, riduzione della pena, assistenza giudiziaria) e il divieto di formalismo eccessivo impedisce di dichiararlo inammissibile per tale motivo. La procedura si svolge in italiano, lingua utilizzata dal ricorrente, domiciliato in Ticino, e in cui è stato redatto il gravame (art. 54 cpv. 1 LTF; art. 42 cpv. 1 LTF).
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio, ma considera di regola solo gli argomenti sollevati nel ricorso, che deve confrontarsi con la sentenza impugnata. Il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti di fatto vincolanti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); le censure di rango costituzionale richiedono una motivazione chiara e precisa (art. 106 cpv. 2 LTF). Il ricorso non soddisfa in larga misura tali esigenze.
Quanto alla grave infrazione alle norme della circolazione, l'art. 90 cpv. 2 LCStr punisce chi viola gravemente le norme e pone in serio pericolo la sicurezza altrui; è sufficiente una messa in pericolo astratta accresciuta, mentre sul piano soggettivo occorre una colpa grave. Per gli eccessi di velocità, la giurisprudenza fissa soglie oggettive: in autostrada il caso è grave a partire da 35 km/h di superamento, salvo circostanze eccezionali. Il ricorrente ha superato il limite di 49 km/h, di notte, su un tratto con una sola corsia di marcia, senza che siano state accertate circostanze eccezionali.
Il ricorrente non contesta il carattere retroriflettente della segnaletica, accertato dall'autorità cantonale, e non dimostra arbitrarietà; la segnaletica è conforme all'art. 102 cpv. 4 OSStr. Le segnalazioni dei lavori e del limite di 80 km/h erano tempestivamente distinguibili, il radar era posto dopo la soppressione…