Fatti

Il contribuente gestiva insieme alla moglie, nel periodo fiscale 2014, un'azienda agricola in qualità di lavoratore indipendente nel comune di [V.] /TG. Al patrimonio commerciale della ditta individuale apparteneva il fondo n. xxx, da lungo tempo classificato come terreno edificabile. Nel 2014 egli ne frazionò una porzione di 800 m2 (nuovo numero yyy, zona edificabile W2).

Con dichiarazione per utili immobiliari del 14 maggio 2014, presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Cantone Turgovia (KSTV/TG), il contribuente, non rappresentato da avvocato, notaio o fiduciario, indicò un ricavo di Fr. 300'000.--. Alla domanda se il fondo alienato fosse iscritto nel bilancio (sì/no) non rispose. La KSTV/TG partì quindi provvisoriamente dal patrimonio privato e assoggettò l'utile all'imposta sull'utile immobiliare (utile imponibile provvisorio Fr. 295'000.--, imposta Fr. 33'040.--).

Il 12 giugno 2014 il contribuente alienò la porzione a terzi per Fr. 300'000.--. Il 14 giugno 2016 fu emessa la decisione di tassazione dell'imposta sull'utile immobiliare (invariata Fr. 33'040.--), che passò in giudicato senza essere impugnata. Il 16 marzo 2017 seguì la decisione di tassazione per l'imposta sul reddito e sulla sostanza 2014, nella quale fu aggiunto un utile da aumento di valore (imposta federale diretta Fr. 294'014.--, imposte cantonali e comunali Fr. 299'586.--). Il reclamo presso il comune e il ricorso presso la Commissione di ricorso in materia fiscale portarono a riduzioni (da ultimo Fr. 257'760.-- per l'imposta federale diretta, nessuna modifica per le imposte cantonali e comunali).

Il Tribunale amministrativo del Cantone Turgovia respinse il ricorso con sentenza LResp.2018.156 del 26 giugno 2019. Considerò che dal 2014 nel Cantone Turgovia vige il sistema dualistico, che la privilegiazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 4 LIFD ovvero del § 20 cpv. 4 LTB/TG cade a causa della zona W2 e che l'utile debba essere assoggettato come reddito da attività lucrativa indipendente. Una sovraimposizione non era da temere, poiché la KSTV/TG avrebbe computato l'imposta sull'utile immobiliare nell'imposta sul reddito. Un accertamento incompleto dei fatti da parte del contribuente non costituiva una base di affidamento.

Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale, i contribuenti chiesero l'annullamento della decisione dell'istanza inferiore, in via eventuale l'accertamento che l'utile da aumento di valore fosse stato tassato in modo passato in giudicato e sottratto all'imposizione sul reddito, con rinvio. Lamentarono in particolare la violazione del principio della tutela della buona fede (art. 9 Cost.) e del divieto di arbitrio e sostennero che la decisione di tassazione passata in giudicato non potesse essere revocata. L'istanza inferiore, la KSTV/TG e l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) chiesero la reiezione del ricorso.

Diritto

Il Tribunale federale entrò nel merito del ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a, art. 89 cpv. 1, art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 146 LIFD e l'art. 73 LAID). Per un ricorso sussidiario in materia costituzionale non vi era spazio. Esso esaminò il diritto federale d'ufficio con piena cognizione (art. 106 cpv. 1, art. 95 lett. a LTF), fondandosi sui fatti accertati dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), il che vale anche per il diritto fiscale armonizzato.

Per l'imposta federale diretta, nel 2014 non sussisteva più un fondo agricolo o silvicolo, poiché la particella parziale non era sottoposta alla protezione fondiaria secondo la LDFR e non costituiva un perimetro adeguato di un'azienda agricola. L'art. 18 cpv. 4 LIFD era quindi escluso. In caso di alienazione dal patrimonio commerciale, sia gli ammortamenti ripresi sia l'utile da aumento di valore congiunturale devono essere assoggettati all'imposta sul reddito (DTF 138 II 32 consid. 2.3.1). Il ricorso è quindi infondato in questa parte e deve essere respinto.

Per le imposte cantonali e comunali del Cantone Turgovia vige dal 1° gennaio 2014 il sistema dualistico (art. 8 cpv. 1 e art. 12 cpv. 1 LAID; § 126 LTB/TG; § 20 cpv. 1, 2 e 4 LTB/TG). L'imposta sull'utile immobiliare è dovuta solo per il patrimonio privato, mentre gli utili dal patrimonio commerciale sono soggetti all'imposta sul reddito. Poiché il fondo apparteneva al patrimonio commerciale, l'utile avrebbe dovuto essere assoggettato a livello cantonale all'imposta sul reddito; l'imposta sull'utile immobiliare non era quindi applicabile.

Tuttavia si giunse alla tassazione dell'imposta sull'utile immobiliare, passata in giudicato, e successivamente alla tassazione del reddito per lo stesso utile. Ciò comportò, a livello cantonale e comunale, una doppia imposizione. L'istanza inferiore non ravvisò un caso di tutela della buona fede, poiché la KSTV/TG aveva prospettato un computo. Il Tribunale federale nega questa tesi: nella procedura di tassazione mista sussiste un obbligo generale di accertamento in capo all'autorità di tassazione (art. 46 cpv. 1 LAID), la quale può fondarsi solo su fatti accertati. Il contribuente non ha adempiuto il proprio obbligo di collaborazione (art. 42 cpv. 1 LAID) lasciando aperta la questione decisiva, ma non ha fornito indicazioni false o fuorvianti.

L'autorità di…