Fatti

Parti e istanze: I ricorrenti (sei locatari) sono locatari di un appartamento in un complesso edilizio a Bülach, di proprietà della resistente, una società anonima. I rapporti locativi sono iniziati negli anni dal 2006 al 2009. Il Tribunale distrettuale di Bülach (tribunale della locazione) ha in sostanza respinto la petizione e ha riconosciuto all'attore 1 soltanto fr. 146.90. La Corte suprema del Cantone di Zurigo, II Camera civile, ha respinto l'appello con sentenza del 15 marzo 2019.

Oggetto della lite: Restituzione di conguagli di spese accessorie per i periodi contabili dal 2006/2007 al 2013/2014, accertamento del dolo e della nullità parziale del patto sulle spese accessorie, poca chiarezza dei conteggi delle spese accessorie, costi dell'acqua calda nonché esecuzioni forzate promosse dalla locatrice.

Contratti di locazione: I contratti contenevano cataloghi di spese accessorie (tra cui acqua/acque di scarico, rifiuti, corrente comune, custodia dello stabile, abbonamenti di assistenza, spese amministrative). Il contratto dei ricorrenti 5 e 6 rinviava all'art. 5 OLAL e indicava separatamente l'acqua calda.

Istanza precedente: La pretesa principale di restituzione per dolo intenzionale è stata considerata decaduta (art. 31 cpv. 1 CO). I costi dell'acqua calda sarebbero compresi nel concetto di 'acqua'. La voce 'diverse spese d'esercizio' sarebbe sì insufficientemente dettagliata, ma i ricorrenti non l'avrebbero contestata in modo sostanziato; le censure riguardanti singole voci sono state respinte e nuovi importi nella replica d'appello sono stati considerati tardivi.

Davanti al Tribunale federale: I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento della petizione, in via subordinata il rinvio per l'assunzione delle prove. La resistente ha chiesto il rigetto. Le parti hanno replicato e duplicato senza esservi invitate.

Diritto

Ammissibilità e portata del esame: Il valore litigioso minimo di fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF) è raggiunto. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), ma esamina di regola soltanto le censure sollevate. L'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente è vincolante, salvo che sia manifestamente inesatto (arbitrario) (art. 105 cpv. 2 LTF); per le censure di violazione della Costituzione vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF). Non si è entrati nel merito delle domande di ricorso concernenti le esecuzioni, poiché non sono state motivate nel ricorso.

Natura della domanda e modifica della petizione: La domanda di prima istanza era comprensibile sia come azione di accertamento sia come azione di prestazione. La censura di modifica inammissibile della petizione non era esaurita, poiché la resistente non ha spiegato dove l'avesse sollevata nella procedura cantonale (art. 75 cpv. 1 LTF; esaurimento delle istanze). Anche se si fosse entrati nel merito, la censura sarebbe stata respinta.

Patto sulle spese accessorie e costi dell'acqua calda: Secondo l'art. 257a cpv. 2 CO, il locatario deve sostenere le spese accessorie soltanto se ciò è stato espressamente pattuito; i costi non chiaramente pattuiti sono a carico del locatore. L'istanza precedente aveva dedotto dal tenore del termine 'acqua' e dal comportamento dei locatari fino al 2013 una concordanza effettiva di volontà, secondo cui l'acqua calda è dovuta. Le censure (arbitrio, onere della prova, apprezzamento anticipato delle prove) non soddisfacevano i requisiti di motivazione; nuovi mezzi di prova (conteggi 2008/2009) non sono stati addotti nella procedura cantonale. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che il regolamento sulle spese accessorie dei ricorrenti 1-4 comprenda i costi dell'acqua calda.

Chiarezza del conteggio e riconoscimento dei saldi: Se un saldo è stato riconosciuto, la pretesa di restituzione ha natura di indebito arricchimento; senza riconoscimento si tratta di una pretesa contrattuale, per la quale la locatrice è tenuta ad allegare e provare. L'istanza precedente ha ritenuto che non vi fosse un riconoscimento del saldo; i ricorrenti non lo hanno contestato in modo sufficiente. Secondo l'art. 4 cpv. 1 OLAL e l'art. 257b CO, il conteggio deve essere così chiaro da permettere al locatario di riconoscere per quali voci e in quale misura è gravato. La voce 'diverse spese d'esercizio' è manifestamente insufficiente. Le voci custodia dello stabile e abbonamenti di assistenza non sono state censurate come insufficienti, ovvero sono state ritenute sufficientemente chiare; per gli abbonamenti di assistenza i singoli contratti erano indicati nel contratto di locazione.

Conseguenze del conteggio insufficiente: Il diritto di consultazione secondo l'art. 257b cpv. 2 CO non sostituisce un conteggio insufficiente, poiché i locatari senza precisazione non possono sapere quali documenti devono verificare. L'istanza precedente ha erroneamente ritenuto che i locatari, con la consultazione dei giustificativi, non si fossero difesi in modo sostanziato. La lettera della resistente del 27 aprile 2016 non è sufficiente, poiché non indicava importi per le singole voci. L'eccezione di prescrizione non è stata sollevata tempestivamente nella procedura cantonale (art. 317 cpv. 1 CPC) ed è inammissibile dinanzi al Tribunale federale (art. 99 LTF). Per quanto riguarda i saldi senza riconoscimento, la pretesa…