Fatti

Parti e istanze: Il ricorrente ([A.] , ex direttore della [C. AG] ) è creditore fallimentare e con decisione dell'Ufficio dei fallimenti di Zugo del 25 ottobre 2016 ha ottenuto la cessione del diritto di contestazione ovvero di difesa ai sensi dell'art. 260 LEF. La controparte è la [B.] Ltd. L'istanza precedente era il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, I Camera civile (sentenza del 31 ottobre 2019, RT190049-O/U); in primo grado ha deciso il Tribunale distrettuale di Horgen (sentenza del 18 marzo 2019).

Antefatto: Il procedimento si fonda su un lodo del 3 settembre 2018 della London Court of International Arbitration (LCIA). La [B.] Ltd (attrice) e la [C. AG] (convenuta) controvertevano su un contratto di finanziamento processuale, in particolare sulla validità della disdetta del 14 maggio 2014. La [B.] Ltd avrebbe dovuto finanziare un procedimento arbitrale con sede in Svizzera tra la [C. AG] e la [D. AG] (procedimento ICC) e ricevere in cambio il 50 % del guadagno processuale.

Fallimento: Durante il procedimento LCIA, il 3 maggio 2016 in Svizzera è stato aperto il fallimento della [C. AG] . Il tribunale arbitrale ha stabilito che la disdetta era inefficace e che la [B.] Ltd aveva diritto al 50 % di ogni indennizzo spettante alla [C. AG] in liquidazione dal procedimento ICC (dispositivo n. 1 e 2). Il dispositivo n. 8 obbligava il ricorrente al pagamento di GBP 74'298.60 a titolo di spese processuali; il dispositivo n. 9 disciplinava l'obbligo di interessi.

Procedura di rigetto dell'opposizione: Il 23 gennaio 2019, nell'esecuzione n. xxx dell'Ufficio d'esecuzione di Horgen (precetto esecutivo del 21 novembre 2018), la [B.] Ltd ha chiesto, sulla base dei dispositivi n. 8 e 9, il rigetto definitivo dell'opposizione per Fr. 95'126.75 oltre interessi al 5 % dal 3 settembre 2018. Il Tribunale distrettuale ha dichiarato, in via pregiudiziale, che i dispositivi sono riconoscibili ed esecutivi. Il ricorso al Tribunale superiore è sostanzialmente rimasto senza esito.

Procedura dinanzi al Tribunale federale: Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza dell'istanza precedente e il rigetto della domanda di rigetto dell'opposizione. L'effetto sospensivo è stato concesso con decisione del 27 novembre 2019. Non sono state richieste osservazioni.

Questione controversa: Se l'apertura del fallimento sulla convenuta abbia fatto venir meno, dal punto di vista svizzero, l'arbitrabilità oggettiva dell'oggetto della controversia, con la conseguenza che il lodo nel suo complesso non sarebbe riconoscibile ai sensi dell'art. 177 LDIP, ovvero dell'art. 194 LDIP in combinato disposto con l'art. V cpv. 2 lett. a e b NYÜ.

Diritto

Ammissibilità: La decisione di rigetto dell'opposizione è una decisione finale (art. 90 LTF) in una causa di natura patrimoniale, e il valore litigioso minimo è raggiunto (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il Tribunale superiore ha deciso come ultima istanza cantonale (art. 75 LTF). Il ricorso in materia civile è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e in linea di principio ammissibile. Nella procedura di rigetto dell'opposizione possono essere fatte valere violazioni del diritto ai sensi degli artt. 95 segg. LTF (DTF 133 III 399 consid. 1.5).

Quadro giuridico dell'esecutività: Ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF può essere chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione se il credito si fonda su una sentenza giudiziaria esecutiva; i lodi arbitrali sono equiparati alle sentenze statali (DTF 130 III 125 consid. 2). I lodi arbitrali stranieri sono esecutivi solo se un tribunale svizzero li ha dichiarati tali; ciò può avvenire in via pregiudiziale nella procedura di rigetto dell'opposizione (art. 81 cpv. 3 LEF; DTF 135 III 136 consid. 2.1). Il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività sono disciplinati dall'art. 194 LDIP e dalla NYÜ. L'art. V NYÜ costituisce un sistema esaustivo di motivi di rifiuto; d'ufficio devono essere esaminati solo i motivi di cui all'art. V cpv. 2 NYÜ, ossia la mancanza di arbitrabilità oggettiva (lett. a) e l'ordine pubblico (lett. b).

Arbitrabilità oggettiva: Ai sensi dell'art. 177 cpv. 1 LDIP sono arbitrabili tutte le controversie di natura patrimoniale; il legislatore ha voluto aprire ampiamente l'accesso all'arbitrato internazionale (DTF 118 II 353 consid. 3a, 3b). Le cause LEF sono in linea di principio di natura patrimoniale, ma nel settore dell'esecuzione forzata vige la sovranità incondizionata dello Stato (DTF 136 III 583 consid. 2.1). Le controversie talmente legate allo svolgimento della procedura fallimentare da non poter essere affidate all'arbitrato non sono arbitrabili.

Azione di collocazione: L'azione di collocazione (art. 250 LEF) costituisce parte integrante della liquidazione fallimentare (DTF 141 III 382 consid. 3.5.2; 133 III 386 consid. 4.3.3). La massa fallimentare, nel processo di collocazione, non è vincolata a una convenzione arbitrale del debitore; il foro del luogo del fallimento è imperativo (DTF 71 III 80 consid. 1; 71 III 192 consid. 2). L'azione di collocazione non è quindi arbitrabile nell'ambito della procedura complessiva. Chi, dopo l'apertura del fallimento, introduce un'azione arbitrale invece dell'azione di collocazione deve mettere in conto il motivo di rifiuto della mancanza di arbitrabilità oggettiva.

Procedimenti pendenti al momento dell'apertura del fallimento: Il credito era già oggetto di un procedimento arbitrale al momento dell'apertura del fallimento e, ai sensi dell'art. 207 LEF nonché dell'art. 63 RUF, deve essere soltanto annotato pro memoria nel piano di graduatoria, qualora il processo venga sospeso. Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione dell'applicabilità diretta dell'art. 207 LEF ai procedimenti arbitrali con sede in Svizzera. Il diritto fallimentare svizzero impone di tenere conto della procedura fallimentare, ma non nutre dubbi assolutamente decisivi nei confronti dei procedimenti arbitrali contro il debitore. Il legislatore ha lasciato deliberatamente aperta la portata della vis attractiva concursus per i processi stranieri pendenti all'apertura del fallimento (Messaggio del 24 maggio 2017, FF 2017 4132).

Vis attractiva concursus: Secondo DTF 141 III 382 consid. 5.4, una sentenza straniera concernente crediti fallimentari non vincola il giudice svizzero della collocazione e la decisione deve in linea di principio avvenire in Svizzera (vis attractiva concursus; DTF 35 II 341 consid. 2). Tale principio non esclude tuttavia il riconoscimento di una sentenza straniera…