Art. 170 LDIP

1 Salvo che la presente legge disponga altrimenti, il riconoscimento del decreto straniero di fallimento comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero.
2 I termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della decisione di riconoscimento.
3 La massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché né l’amministrazione straniera del fallimento né un creditore secondo l’articolo 172 cpv. 1 chiedano all’ufficio dei fallimenti, prima della ripartizione della somma ricavata, che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Riconoscimento di un decreto di fallimento straniero (art. 166 segg
    · 23/09/2008 · 28 citazioni
  2. 2
    Diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; competenza internazionale per giudicare un'azione riconvenzionale
    · 18/02/2013 · 17 citazioni Riassunto
  3. 3
    Diritto fallimentare internazionale (art. 166 segg
    · 21/09/2011 · 17 citazioni Riassunto
  4. 4
    Diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; pretese revocatorie
    · 26/10/2011 · 15 citazioni Riassunto
  5. 5
    Cessione all'amministrazione fallimentare estera nell'ambito di un fallimento ancillare (art. 260 LEF per analogia)
    · 11/07/2011 · 10 citazioni Riassunto
  6. 6
    Riconoscimento di un decreto straniero di fallimento in Svizzera, reciprocità
    · 27/03/2015 · 9 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.