Art. 170 LDIP
1 Salvo che la presente legge disponga altrimenti, il riconoscimento del decreto straniero di fallimento comporta, per i beni del debitore situati in Svizzera, le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero.
2 I termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della decisione di riconoscimento.
3 La massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché né l’amministrazione straniera del fallimento né un creditore secondo l’articolo 172 cpv. 1 chiedano all’ufficio dei fallimenti, prima della ripartizione della somma ricavata, che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconoscimento di un decreto di fallimento straniero (art. 166 segg28 citazioni
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2Diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; competenza internazionale per giudicare un'azione riconvenzionale17 citazioni
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3Diritto fallimentare internazionale (art. 166 segg17 citazioni
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4Diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; pretese revocatorie15 citazioni
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5Cessione all'amministrazione fallimentare estera nell'ambito di un fallimento ancillare (art. 260 LEF per analogia)10 citazioni
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6Riconoscimento di un decreto straniero di fallimento in Svizzera, reciprocità9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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Kollokation im Partikularkonkurs6 citazioni
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5 citazioni19/01/2017 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.