Fatti

Il caso riguarda una controversia tra un curatore fallimentare tedesco e una debitrice svizzera. Il curatore fallimentare ha intentato un'azione in Svizzera per l'adempimento di un accordo transattivo che aveva concluso come curatore fallimentare nel fallimento di A. con la debitrice. Questo accordo doveva regolare in via transattiva le azioni revocatorie di diritto tedesco relative a un immobile in Svizzera.

Il Tribunale superiore ha respinto la domanda, in quanto il curatore fallimentare non aveva ottenuto il riconoscimento del decreto fallimentare tedesco in Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP. Senza tale riconoscimento, il curatore fallimentare non è autorizzato in Svizzera a far valere giudizialmente azioni revocatorie o i relativi crediti.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato il rigetto della domanda. Ha affermato che secondo la giurisprudenza una procedura fallimentare straniera è legittimata a stare in giudizio in Svizzera solo se ha previamente ottenuto il riconoscimento del decreto fallimentare straniero in Svizzera ai sensi degli art. 166 ss. LDIP. Altrimenti verrebbe svuotato il sistema concepito dalla LDIP, che mira in particolare a privilegiare i creditori con domicilio in Svizzera.

Nel caso di specie, l'accordo tra il curatore fallimentare e la debitrice riguardava la realizzazione di un immobile in Svizzera. Pertanto era…