Art. 171 LDIP
1 L’azione revocatoria è regolata dagli articoli 285 a 292 LEF . Può essere proposta anche dall’amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito legittimato a tal fine.
2 Per il computo dei termini di cui agli articoli 285–288a e 292 LEF è determinante il momento dell’apertura del fallimento all’estero.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Riconoscimento di un decreto di fallimento straniero (art. 166 segg23 citazioni
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2Riconoscimento ed esecuzione di una sentenza austriaca (art. 1 cpv. 2 n. 2 CL, art. 9 della convenzione fra la Svizzera e l'Austria circa il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze; art. 25 segg. e 166 segg18 citazioni
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3Diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; pretese revocatorie15 citazioni
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4Fallimento secondo gli art. 166 segg13 citazioni
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5Diritto fallimentare internazionale (art. 166 segg7 citazioni
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6Diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; competenza internazionale per giudicare un'azione riconvenzionale6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Paulianische Anfechtung (Aktivlegitimation)6 citazioni
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5 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.