Art. 167 LDIP
1 Se il debitore ha in Svizzera una succursale iscritta nel registro di commercio, l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento dev’essere proposta al tribunale competente della sede della succursale. In tutti gli altri casi, l’istanza deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera. L’articolo 29 è applicabile per analogia.
2 Se il debitore ha più succursali o se i beni si trovano in più luoghi, è competente il tribunale adito per primo.
3 I crediti del fallito sono considerati situati nel luogo di domicilio del suo debitore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto fallimentare internazionale; capacità processuale dell'amministrazione del fallimento estero; pretese revocatorie16 citazioni
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2Diritto fallimentare internazionale (art. 166 segg14 citazioni
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3Considerazione di norme d'intervento di uno stato terzo ai sensi dell'art. 19 LDIP; presupposti per l'applicazione e carattere eccezionale dell'art. 19 LDIP4 citazioni
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4Riconoscimento di un decreto straniero di fallimento2 citazioni
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5Riconoscimento di un decreto straniero di fallimento; azione di contestazione della graduatoria da parte della massa ancillare svizzera2 citazioni
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6Riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, competenza1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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3 citazioni19/01/2017 · 3 citazioni de
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Kollokation im Partikularkonkurs3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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