Fatti
Il ricorrente ([A.] ), rappresentato da un avvocato, impugna un ritiro preventivo della licenza di condurre. Oggetto del procedimento è la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo, Sezione III, del 1° ottobre 2019 (B 2019/149). Controparte ovvero autorità coinvolte sono l'Ufficio della circolazione stradale e della navigazione del Cantone San Gallo e la Commissione di ricorso amministrativo del Cantone San Gallo.
Antefatti: Nel 2003 al ricorrente è stata ritirata a tempo indeterminato la licenza di condurre, previa perizia medico-stradale e psicologico-stradale, e nel 2004 gli è stata nuovamente rilasciata con condizioni. Negli anni successivi sono stati adottati provvedimenti amministrativi: ritiri della licenza di condurre per un mese negli anni 2005 e 2015, nonché un ammonimento nel 2013. Il 27 luglio 2005 è stata disposta una condizione che imponeva di condurre veicoli esclusivamente in stato di completa sobrietà.
Episodio del 2 aprile 2018: Il ricorrente ha guidato un'autovettura in stato di ebbrezza causando un incidente stradale. La polizia gli ha ritirato la licenza di condurre. La concentrazione alcolemica nel sangue, calcolata al momento dell'evento, era compresa tra 1,59 e 2,18 per mille (valore medio 1,89). L'Ufficio ha avviato il procedimento amministrativo il 23 aprile 2018, lo ha sospeso il 17 maggio 2018 fino alla conclusione del procedimento penale e ha restituito la licenza.
Episodio del 18 febbraio 2019: Il ricorrente ha nuovamente guidato in stato di ebbrezza, con una concentrazione alcolemica nell'aria espirata di almeno 0,62 mg/l (corrispondente a circa 0,52 per mille). L'8 marzo 2019 l'Ufficio della circolazione stradale ha prospettato una perizia medico-stradale e psicologico-stradale, ha concesso il diritto di essere sentito e gli ha vietato in via preventiva di condurre veicoli a motore.
Procedure cantonali: Il ricorso contro il ritiro preventivo è stato respinto il 1° luglio 2019; il ricorso è stato parimenti respinto dal Tribunale amministrativo il 1° ottobre 2019. Quest'ultimo ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e non ha riconosciuto alcuna indennità di parte.
Procedura dinanzi al Tribunale federale: Il ricorrente chiede l'annullamento e il rinvio, in via subordinata l'annullamento del ritiro preventivo e la nuova concessione della licenza, in via ulteriormente subordinata la nuova concessione con la condizione di astinenza dall'alcol alla guida. Il Tribunale amministrativo chiede la reiezione del ricorso; l'autorità amministrativa e la Commissione di ricorso hanno rinunciato a presentare una risposta.
Diritto
Ammissibilità: La decisione incidentale cantonale di ultima istanza concerne una questione di diritto pubblico (art. 82 lett. a e art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). Essa cagiona un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorrente è legittimato in quanto direttamente interessato (art. 89 cpv. 1 LTF). Il ricorso è pertanto in linea di principio ammissibile.
Carattere cautelare e cognizione: Il ritiro preventivo della licenza di condurre secondo l'art. 30 OAC è un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 98 LTF. Possono essere fatti valere soltanto diritti costituzionali (art. 106 cpv. 2 LTF). Data l'urgenza, è sufficiente un esame sommario della situazione di fatto e di diritto; un confronto approfondito con tutti gli aspetti avverrà soltanto nel procedimento di merito.
Diritto di essere sentito e accertamento dei fatti: L'istanza inferiore si è confrontata con le censure essenziali; una violazione dell'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.) è negata. Anche il rigetto di ulteriori domande probatorie nell'ambito di un apprezzamento anticipato delle prove non viola né il diritto di essere sentiti né il divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.); l'accertamento dei fatti non è manifestamente inesatto (art. 105, art. 97 cpv. 1 LTF). Non sussiste una violazione arbitraria dell'art. 12 cpv. 1 OPR/SG.
Seri dubbi sull'idoneità alla guida: Secondo l'art. 16d cpv. 1 LCStr, in caso di mancata idoneità alla guida si procede al ritiro di sicurezza; i dubbi giustificano un accertamento dell'idoneità alla guida (art. 15d LCStr, art. 28a OAC). La guida con una concentrazione alcolemica di 1,6 per mille o più giustifica tali dubbi (art. 15d cpv. 1 lett. a LCStr). Per il ritiro preventivo secondo l'art. 30 OAC è sufficiente l'esistenza di indizi che lascino riconoscere un rischio particolare e suscitino seri dubbi sull'idoneità alla guida; non è necessaria una prova rigorosa. Se viene disposto un accertamento medico-stradale, la licenza va di regola ritirata in via preventiva. Dopo l'episodio del 18 febbraio 2019 l'autorità doveva riesaminare se sussistessero seri dubbi, tenendo conto dei provvedimenti precedenti e del grave episodio del 2 aprile 2018. Il fatto che il ricorrente, entro un anno, abbia nuovamente guidato un veicolo a motore in stato di ebbrezza rende comprensibile la presunzione di seri dubbi e non arbitraria. È irrilevante se la condizione del 2005 fosse ancora in vigore. La decisione di non attendere la conclusione del…