Fatti
Il lavoratore (ricorrente) era impiegato dal 1° luglio 2012 presso la [B. GmbH] (datrice di lavoro, opponente) come autista a tempo pieno della categoria B. La datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro con lettera del 27 novembre 2013 con effetto al 31 dicembre 2013.
Con azione del 24 febbraio 2017 presso il Tribunale civile di Basilea Città, il lavoratore ha chiesto Fr. 29'999.-- lordi, in particolare indennità per lavoro straordinario ossia per ore supplementari per il giro 412 (Fr. 16'600.50) e per giri supplementari (Fr. 4'543.20). Il Tribunale civile ha respinto l'azione con sentenza del 1° marzo 2018.
L'appello del lavoratore al Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città (collegio di tre giudici) chiedeva Fr. 26'761.85 e il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale d'appello ha respinto appello e istanza con sentenza del 30 aprile 2019 (ZB.2018.37). Ha considerato che l'orario di lavoro contrattuale fosse di 9 ore al giorno; il giro 412 avrebbe al massimo richiesto 9 ore, per cui non vi sarebbe stato lavoro straordinario. Il tempo tra la fine dello scarico e l'inizio del carico sarebbe stato una pausa. I giri supplementari sarebbero stati effettuati sulla base di separati accordi verbali con retribuzione forfettaria.
Con ricorso in materia civile del 11 giugno 2019 il lavoratore ha chiesto l'annullamento della sentenza e la condanna della datrice di lavoro al pagamento di Fr. 24'608.--, in via subordinata il rinvio per l'accertamento dei fatti, nonché il patrocinio a spese dello Stato con assistenza di un avvocato per il procedimento federale. Non sono state richieste osservazioni.
Oggetto della lite davanti al Tribunale federale sono: l'ammissibilità del ricorso (valore litigioso), la portata della censura concernente l'accertamento dei fatti, l'apprezzamento anticipato delle prove riguardo al tempo di pausa (giro 412) e ai giri supplementari, il diritto all'indennità per lavoro straordinario e per ore supplementari, nonché il rifiuto del patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza.
Diritto
Ammissibilità: il valore litigioso davanti all'istanza precedente ammontava a Fr. 26'761.85 e raggiunge quindi la soglia di Fr. 15'000.-- per le controversie di diritto del lavoro (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF, art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorso è ammissibile con riserva di una motivazione sufficiente.
Applicazione del diritto e accertamento dei fatti: il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio, ma esamina soltanto le censure sollevate (art. 106 cpv. 1 e 2 LTF, art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). L'accertamento dei fatti può essere corretto solo in caso di arbitrio (manifesta inesattezza) o di violazione del diritto (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF, art. 95 LTF, art. 97 cpv. 1 LTF). Per le censure concernenti i fatti vale il rigoroso principio di allegazione; le integrazioni presuppongono precisi riferimenti agli atti.
Apprezzamento anticipato delle prove: il diritto alla prova (art. 152 CPC, art. 8 CC, art. 29 cpv. 2 Cost. federale, art. 6 CEDU) non esclude un apprezzamento anticipato delle prove. Un mezzo di prova può essere scartato se non sarebbe idoneo a scuotere il convincimento del giudice; ciò è esaminato solo sotto il profilo dell'arbitrio. Il Tribunale federale ha rilevato che l'istanza precedente, sulla base delle deposizioni testimoniali ([C.] , [D.] ) e della lettera della [X.] , ha correttamente ritenuto che il lavoratore avesse potuto effettuare delle pause. La deposizione testimoniale di [E.] non avrebbe mutato nulla, tanto più che questi aveva un proprio interesse finanziario. La pretesa difficoltà probatoria non cambia nulla, comporta soltanto agevolazioni probatorie. La motivazione della rinuncia non era arbitraria; la massima inquisitoria limitata (art. 247 cpv. 2 lett. b n. 2 CPC) non modifica questa conclusione, poiché si applicano le regole probatorie della procedura ordinaria (art. 219 CPC).
Tempo di pausa e videosorveglianza: la videosorveglianza, non contestata dal lavoratore, costituisce un accertamento dei fatti vincolante per il processo. Non è arbitrario ritenere che il lavoratore abbia potuto impiegare il tempo per interessi propri. I tempi di pausa non devono necessariamente garantire la stessa libertà del tempo libero. Il giro 412 è durato al massimo 9 ore, quindi non vi è stato lavoro straordinario.
Giri supplementari e accordi forfettari: l'istanza precedente ha accertato in modo vincolante che i giri supplementari si fondavano su separati accordi con somme forfettarie; ha basato tale conclusione sui certificati di salario (gli importi forfettari corrispondono alle somme forfettarie allegate), sul comportamento del lavoratore e sulla mancanza di contestazioni. Il requisito della forma scritta per l'esclusione dell'indennità per lavoro straordinario (art. 321c cpv. 3 CO) era soddisfatto, poiché il contratto di lavoro firmato rinviava alle condizioni generali di impiego, secondo cui le ore straordinarie non sono pagate. Accordi forfettari separati per lavoro supplementare sono ammissibili, in presenza di un'indennità per lavoro straordinario contrattualmente esclusa e di un orario di lavoro inferiore alla durata massima legale del lavoro (art. 9 cpv. 1 lett. b LL). L'obiezione…