Art. 12 LL
1 La durata massima della settimana lavorativa può essere superata, eccezionalmente:
- a. per rispondere all’urgenza o a uno straordinario accumulo di lavoro;
- b. per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una liquidazione;
- c. per prevenire o correggere disfunzioni d’esercizio, nella misura in cui non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro altri provvedimenti.
2 Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né per anno civile superare complessivamente:
- a. le 170 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore;
- b. le 140 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore.
3 e 4 ...
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Diritto del lavoro; retribuzione delle ore suppletive o del lavoro straordinario (art. 321c cpv. 3 CO e art. 13 LL)8 citazioni
-
2Indennizzo del lavoro straordinario di conducenti professionali di veicoli a motore (art. 56 LCStr; art. 6 e 7 OLR 1; art. 321c cpv. 3 CO e art. 9 e 13 LL)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Arbeitsvertrag; Überstunden2 citazioni
-
1 citazioni
-
Contratto di lavoro1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.