Art. 12 LL

1 La durata massima della settimana lavorativa può essere superata, eccezionalmente:
  1. a. per rispondere all’urgenza o a uno straordinario accumulo di lavoro;
  2. b. per compilare un inventario, chiudere i conti o procedere a una liquidazione;
  3. c. per prevenire o correggere disfunzioni d’esercizio, nella misura in cui non si possano ragionevolmente pretendere dal datore di lavoro altri provvedimenti.
2 Il lavoro straordinario per singolo lavoratore non può superare due ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi o in caso di necessità, né per anno civile superare complessivamente:
  1. a. le 170 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 45 ore;
  2. b. le 140 ore per i lavoratori con una durata massima della settimana lavorativa di 50 ore.
3 e 4 ...

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto del lavoro; retribuzione delle ore suppletive o del lavoro straordinario (art. 321c cpv. 3 CO e art. 13 LL)
    · 16/03/2000 · 8 citazioni Riassunto
  2. 2
    Indennizzo del lavoro straordinario di conducenti professionali di veicoli a motore (art. 56 LCStr; art. 6 e 7 OLR 1; art. 321c cpv. 3 CO e art. 9 e 13 LL)
    · 02/09/2010 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.