Fatti
Parti e giurisdizioni : Sono stati proposti tre ricorsi in materia civile contro la sentenza della Corte civile II del Tribunale cantonale del Canton Vallese del 27 febbraio 2020 (C1 17 266). I ricorrenti sono, nella causa 5A_300/2020, la società [A. SA] e [B.] ; nella causa 5A_305/2020, [D.] (già proprietario di quote di PPE); nella causa 5A_306/2020, un gruppo di comproprietari di quote di PPE ([F.] e consorti, tra cui [E.] ). L'intimata comune è la società [C. SA] , subentrata alla società [C1. SA] , impresa generale.
Contesto fattuale : [MM. SA] , proprietaria dei fondi xxx e yyy del Comune di [U.] , ha ottenuto il 22 dicembre 2006 l'autorizzazione a costruire un complesso di diciassette chalet e un parcheggio sotterraneo. I fondi sono stati assoggettati alla proprietà per piani il 27 dicembre 2006, con costituzione di venti quote di PPE. Sono stati conclusi tre contratti d'appalto generale e diversi addenda con [C1. SA] . Il 9 maggio 2011, [MM. SA] ha contestato il conteggio finale, in particolare la voce 'Sistemazioni esterne' dell'addendum n. 10.
Procedura anteriore : Il 17 giugno 2011, il Giudice del distretto di Sierre ha ordinato l'annotazione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori di 4'660'351 fr. 35, ripartita tra le quote di PPE. Tale annotazione è stata confermata il 29 marzo 2012, con un termine fino al 1° novembre 2012 per chiedere l'iscrizione definitiva. L'azione di iscrizione definitiva è stata introdotta il 1° novembre 2012. Alcune quote sono state vendute durante il processo e i nuovi comproprietari hanno proseguito la causa. Il 25 marzo 2014, il Giudice di distretto ha ammesso la chiamata in causa di [E.] contro [D.] . Durante i dibattimenti principali, le parti hanno limitato la procedura al rispetto del termine di iscrizione e alla legittimazione attiva. Il 22 agosto 2017, il Giudice di distretto ha respinto l'azione di iscrizione definitiva e ordinato la cancellazione delle annotazioni. Il 27 febbraio 2020, la Corte civile II ha accolto l'appello di [C. SA] , respinto le obiezioni di difetto di legittimazione attiva, di inosservanza del termine e di perenzione (art. 839 cpv. 2 aCC), e rinviato la causa al Giudice di distretto affinché verifichi se il termine valesse per tutti i lavori sui due fondi distinti (particelle n. 652 e n. 658), poi accerti l'entità del credito personale di [C. SA] e quello eventuale di [E.] contro [D.] .
Ricorso al Tribunale federale : I ricorrenti chiedono la riforma della sentenza, il rigetto della domanda di iscrizione definitiva e la cancellazione delle annotazioni. Sono state accordate domande di effetto sospensivo con ordinanze presidenziali del 29 maggio 2020. Non è stata richiesta alcuna determinazione sul merito.
Diritto
Riunione delle cause : I tre ricorsi riguardano la medesima decisione, si fondano sui medesimi fatti e oppongono le stesse parti, i cui diritti derivano dalla stessa causa giuridica. Per economia procedurale, sono riuniti e trattati con un'unica sentenza (art. 24 PC applicabile per rinvio dell'art. 71 LTF).
Ammissibilità generale e natura della decisione : I ricorsi sono stati proposti tempestivamente (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. a LTF), nella forma legale (art. 42 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale dell'autorità cantonale di ultima istanza in una causa civile di natura pecuniaria che raggiunge il valore litigioso (art. 72 cpv. 1, 75, 51 cpv. 1 lett. a e 74 cpv. 1 lett. b LTF). I ricorrenti hanno un interesse degno di protezione (art. 76 LTF). Tuttavia, la sentenza cantonale annulla la sentenza di primo grado e rinvia la causa: non pone fine alla procedura e costituisce quindi una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Non verte né sulla competenza né sulla ricusazione (art. 92 LTF).
Condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF : Il ricorso contro una decisione incidentale è ammissibile solo se l'accoglimento può condurre immediatamente a una decisione finale e evitare una procedura probatoria lunga e costosa; queste due condizioni sono cumulative e vanno valutate in modo restrittivo. Spetta al ricorrente esporre in dettaglio le questioni di fatto controverse e le prove da assumere.
Prima condizione adempiuta : L'accoglimento…