Fatti

Il ricorrente, il 30 maggio 2019, poco dopo le 19.00, conduceva un veicolo a motore con rimorchio per attrezzature sportive nei pressi di Oetwil am See sull'A52. Il rimorchio monoassiale, carico di un motoscafo, perse la ruota sinistra all'altezza dello svincolo autostradale. Il ricorrente proseguì con il rimorchio senza ruota per circa 4,3 km in direzione di Zurigo, alla velocità di circa 80 km/h. Durante il controllo da parte della Polizia cantonale di Zurigo furono rilevati due pneumatici diversi sull'asse del rimorchio nonché la mancanza della targa di controllo intercambiabile.

Con decreto penale cresciuto in giudicato del 19 febbraio 2020 dell'Ufficio del Statthalter del distretto di Uster, il ricorrente era stato riconosciuto colpevole, tra l'altro, della violazione dell'art. 93 cpv. 2 lett. a LCStr e dell'art. 96 OETV e punito con una multa di fr. 300.--.

L'Ufficio della circolazione stradale del Cantone di Zurigo, con decisione del 11 maggio 2020, revocò al ricorrente la licenza di condurre per un mese a causa di un'infrazione di media gravità alle norme sulla circolazione stradale. La Direzione della sicurezza del Cantone di Zurigo respinse il ricorso di opposizione il 9 luglio 2020. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo, I sezione, giudice unico, respinse il ricorso il 22 settembre 2020.

Il ricorrente interpose ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e chiese di rinunciare alla revoca della licenza di condurre. L'Ufficio della circolazione stradale, l'istanza precedente e l'Ufficio federale delle strade (ASTRA) chiesero la reiezione. La Direzione della sicurezza rinunciò a presentare osservazioni.

Oggetto della controversia è la qualificazione dell'infrazione come di media gravità (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr) anziché lieve (art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr). Il ricorrente non contestò l'infrazione né la sua colpa.

Diritto

Il ricorso in materia di diritto pubblico contro la decisione cantonale d'ultima istanza è ammissibile (art. 82 segg. LTF). Il ricorrente, in quanto titolare della licenza di condurre, è legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Si entra nel merito del ricorso.

La legge distingue tra infrazione lieve (art. 16a LCStr), di media gravità (art. 16b LCStr) e grave (art. 16c LCStr). L'infrazione di media gravità è una fattispecie residuale: sussiste quando non sono cumulativamente dati gli elementi privilegiati di un'infrazione lieve o gli elementi qualificati di un'infrazione grave. In caso di scarsa messa in pericolo e colpa elevata, oppure di messa in pericolo elevata e colpa scarsa, sussiste un'infrazione di media gravità. Un pericolo ai sensi degli art. 16a-c LCStr sussiste in caso di messa in pericolo concreta o di messa in pericolo astratta qualificata, da valutare alla luce delle circostanze del caso concreto.

Il ricorrente sostenne che la sua colpa fosse scarsa, per cui la messa in pericolo non avrebbe potuto essere valutata indipendentemente dalla colpa, e si richiamò alla DTF 125 II 561. Il Tribunale federale ha rilevato che tale giurisprudenza si fondava su una disposizione dell'OAC, modificata con la revisione del diritto della circolazione stradale, ed è ormai superata (DTF 135 II 138 consid. 2.2.3). Poiché l'istanza precedente non ha ammesso una colpa elevata, non occorre approfondire le censure relative alla colpa.

Il ricorrente contestò inoltre che la messa in pericolo fosse grave, richiamandosi allo scarso…