Fatti
Parti e istanze: La ricorrente (rappresentata da un avvocato) impugna la sentenza della Corte d'appello del Cantone di Berna, 2a Camera penale, del 26 marzo 2019 (SK 18 181). Controparte è la Procura generale del Cantone di Berna. Il Tribunale federale, Corte di diritto penale, decide nella sentenza 6B_1096/2019 del 17 aprile 2020.
Accuse: Alla ricorrente viene rimproverato di aver falsificato un diploma di medico francese, un certificato di conformità e altri documenti, e di averli presentati all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per ottenere il riconoscimento del diploma. Inoltre avrebbe falsificato certificati di lavoro e si sarebbe candidata più volte presso diversi enti con i documenti falsificati.
Prima istanza: Il Tribunale regionale Emmental-Oberaargau ha riconosciuto la ricorrente colpevole, il 20 settembre 2017, di ripetuta falsificazione di documenti d'identità (periodo del fatto dal 2011 al 2014) e l'ha condannata a una pena detentiva condizionale di 13 mesi.
Procedura d'appello: La Procura generale ha proposto appello. La Corte d'appello ha accertato che il verdetto di colpevolezza di prima istanza era passato in giudicato e ha condannato la ricorrente a una pena detentiva incondizionata di 22 mesi.
Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: La ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza e il rinvio per disporre una perizia psichiatrico-forense e un nuovo dibattimento. In via subordinata ha chiesto una pena detentiva condizionale di 15 mesi.
Diritto
1. Rinuncia alla perizia (imputabilità) La ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito (art. 139 e art. 182 CPP), nonché dell'art. 20 CP e un abuso del potere di apprezzamento, poiché l'istanza precedente ha rinunciato a una perizia nonostante un comportamento insolito, disturbi psichici (disturbo post-traumatico da stress, crisi convulsive dissociative, tentativo di suicidio) e contraddizioni nell'anamnesi. L'istanza precedente ha motivato la rinuncia affermando che le reazioni al procedimento penale non andavano oltre uno stato eccezionale transitorio e che il comportamento era finalizzato, pianificato e adattabile.
2. Criteri dell'obbligo di perizia Una perizia va disposta quando sussistono seri dubbi sull'imputabilità (art. 19 e art. 20 CP). L'interessato deve rientrare in larga misura nell'ambito dell'anomalo; il suo stato psichico deve discostarsi nettamente dalla media per natura e grado (DTF 133 IV 145 consid. 3.3; DTF 132 IV 29 consid. 5.1). Una grave compromissione non sussiste quando il comportamento prima, durante e dopo il reato mostra senso della realtà, capacità di adattamento e la facoltà di attendere o provocare occasioni per commettere il reato.
3. Nova inammissibili Il rapporto di dimissione della clinica [M.] del 26 agosto 2019 e il parere del dott. med. [B.] del 4 settembre 2019 sono nova veri e, ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, non possono essere considerati dinanzi al Tribunale federale. Un estratto del Deutsches Ärzteblatt (2013) costituisce un novum improprio, poiché avrebbe potuto essere addotto già nella procedura cantonale e nel ricorso non è stato spiegato in che misura sia rilevante.
4. Valutazione dell'imputabilità Il Tribunale federale ha rilevato che le considerazioni dell'istanza precedente riguardanti il dott. med. [C.] (valutazione della sola capacità di partecipare al dibattimento) e la collocabilità presso l'OSRev non sono del tutto convincenti. Decisivo è però che la ricorrente ha mantenuto per anni un'attività delittuosa pianificata, si è dimostrata adattabile e si è assicurata riconoscimento professionale e reddito. Menzogne prive di un senso riconoscibile non fanno sorgere, di per sé sole, dubbi sull'imputabilità. Il rigetto della domanda di perizia non viola quindi il diritto federale.
5. Ne bis in idem e presunzione d'innocenza Il Tribunale federale ha escluso una violazione del principio ne bis in idem (art. 11 cpv. 1 CPP), poiché il presente procedimento non riguardava il complesso delle candidature presso la [D. SA] e per esso non era stato…