Fatti
Parti e istanze: I ricorrenti sono una madre (ricorrente 1) e i suoi due figli (ricorrenti 2 e 3), rappresentati da un avvocato. Oggetto è il ricorso contro la sentenza della Corte suprema del Cantone di Zurigo, II Camera civile, del 5 luglio 2019 (PQ190036-O/U). L'Autorità di protezione dei minori e degli adulti (KESB) Dübendorf è l'autorità opponente e l'autorità che ha emanato il provvedimento.
Fatti:
- La madre, cittadina nigeriana, è entrata in Svizzera nel 2008 e ha chiesto asilo. Il figlio B.A. è nato nel 2008; la paternità è rimasta non chiarita. Nel 2010 l'autorità sociale U. ha istituito una curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 1 e 2 CC. La domanda d'asilo è stata respinta; un'espulsione non era prevedibile entro un anno.
- Un rapporto di rendiconto ha accertato che la madre non riconosceva i bisogni emotivi fondamentali del bambino e che era sopraffatta dalle sue reazioni.
- Nel 2014 è nato il figlio C.A.; la KESB ha istituito una curatela ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC. Segnalazioni di pericolo da parte della scuola e un'indagine socio-pedagogica hanno confermato dei problemi.
- Nel marzo 2015 la KESB ha tolto in via provvisoria alla madre il diritto di determinare il luogo di dimora di B.A., lo ha collocato in una fondazione e ha disposto per C.A. un accompagnamento socio-pedagogico della famiglia e, temporaneamente, un'assistenza esterna. Il motivo era il sospetto che la madre avesse maltrattato gravemente B.A.
- Nel 2017 il Tribunale distrettuale di Uster ha accertato la paternità di un altro uomo e ha attribuito a the madre l'autorità parentale esclusiva su C.A. La KESB ha comunicato all'Ufficio della migrazione che non si sarebbe opposta a una partenza della famiglia e che, dopo l'esecuzione della partenza, avrebbe revocato la misura per B.A.
- Il 22 novembre 2017 la famiglia è stata espulsa in Nigeria. Con decisione del 17 aprile 2018 la KESB ha revocato le misure di protezione del minore per B.A., ha attribuito con effetto retroattivo alla madre il diritto di determinare il luogo di dimora e ha revocato la curatela per C.A.
- Il Consiglio distrettuale di Uster ha respinto il ricorso il 16 aprile 2019. La Corte suprema del Cantone di Zurigo ha parimenti respinto il ricorso (sentenza del 5 luglio 2019) e ha concesso il patrocinio a spese dello Stato per la procedura di appello.
Davanti al Tribunale federale: I ricorrenti hanno mantenuto le loro conclusioni (prosecuzione delle misure, collocamento di B.A. nella casa [B.] , in via subordinata rinvio con ricusazione dei membri dell'autorità, annullamento delle decisioni) e hanno chiesto il patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale federale ha rinunciato a uno scambio di scritti.
Questione centrale: Se i ricorrenti abbiano un interesse attuale e pratico all'accoglimento del ricorso, nonostante vivano in Nigeria.
Diritto
Ammissibilità contro la decisione finale: Il Tribunale federale ammette una decisione finale (art. 90 LTF) in una controversia di diritto pubblico che è in diretta connessione con il diritto civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Non vi è un limite di valore litigioso (art. 74 LTF), la Corte suprema è l'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) e il ricorso è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF).
Legittimazione ricorsuale (art. 76 cpv. 1 LTF): La legittimazione presuppone un interesse degno di protezione, che consiste nell'utilità pratica di un accoglimento. Tale interesse deve di regola essere attuale e pratico, cioè sussistere al momento della presentazione del ricorso e al momento della sentenza. Se manca, il Tribunale federale non entra nel merito. La parte ricorrente deve dimostrare i presupposti; il Tribunale federale non effettua ricerche di propria iniziativa.
Mancanza di un interesse attuale: I ricorrenti vivono in Nigeria dalla loro espulsione del 22 novembre 2017. Il ricorso non illustra in che modo la KESB potrebbe attuare le misure all'estero. I ricorrenti non fanno neppure valere che un accoglimento procurerebbe loro una possibilità giuridica di soggiorno in Svizzera, né che la decisione d'asilo che ha portato alla partenza perderebbe per ciò la sua validità. La lettera della SEM del 2 maggio 2019, che prospettava dei visti per i figli, non cambia nulla, tanto più che dipende da ulteriori condizioni (sostegno al collocamento da parte della KESB, permesso di dimora ai sensi dell'art. 33 OASA). La questione sollevata circa la legittimità della revoca del 17 aprile 2018 non ha quindi alcuna rilevanza pratica; gli effetti di un accoglimento sarebbero puramente ipotetici.
Nessuna eccezione al requisito:…