Fatti
Le parti sono i genitori, non sposati tra loro e separati, di un figlio nato nel 2017. La madre (ricorrente, rappresentata da un'avvocata) ha avviato l'8 maggio 2019 davanti all'Ufficio del giudice di pace di [V.] una procedura di conciliazione e chiede al padre il mantenimento del figlio.
Con istanza del 15 maggio 2019 la madre ha chiesto al Tribunale distrettuale [U.] il gratuito patrocinio e l'assistenza di un avvocato per la procedura di conciliazione. Il Tribunale distrettuale ha ritenuto la domanda di conciliazione priva di possibilità di successo per difetto di legittimazione attiva della madre e il 7 giugno 2019 ha respinto l'istanza.
Il ricorso proposto contro tale decisione al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, II Camera civile, è stato respinto con sentenza del 10 luglio 2019. Anche il Tribunale superiore ha ritenuto priva di possibilità di successo la richiesta, in particolare perché la ricorrente non aveva esposto se e in quale misura il padre già versasse il mantenimento, e perché la sostituzione processuale al di fuori dei procedimenti cumulativi di diritto di famiglia è inammissibile.
Con ricorso in materia civile, in via subordinata ricorso costituzionale sussidiario, del 5 agosto 2019 la madre si è rivolta al Tribunale federale chiedendo il gratuito patrocinio e l'assistenza di un avvocato per la procedura di conciliazione, per tutte le procedure precedenti e per la procedura davanti al Tribunale federale. Le istanze precedenti hanno rinunciato alla risposta.
Diritto
Il ricorso in materia civile è ammissibile, poiché si tratta di una decisione di un'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 2 LTF) in materia di gratuito patrocinio, che, quale decisione incidentale, può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Secondo il principio dell'unità del procedimento è determinante il procedimento di merito perseguito nella conciliazione; il mantenimento dei figli è una causa civile il cui valore litigioso è raggiunto (art. 72 cpv. 1, art. 75 cpv. 1 lett. b, art. 51 cpv. 4 LTF).
Ai sensi dell'art. 117 lett. b CPC e dell'art. 29 cpv. 3 Cost. ha diritto al gratuito patrocinio chi non dispone dei mezzi necessari e la cui domanda non appare priva di possibilità di successo. Sono prive di possibilità di successo le domande con prospettive di guadagno notevolmente inferiori ai rischi di perdita. L'esame avviene in modo provvisorio e sommario, sulla base della situazione al momento della presentazione dell'istanza. Nella procedura di conciliazione è determinante la possibilità di successo della domanda nel merito e non la prospettiva di una conciliazione.
La precedente istanza ha erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse esposto se il padre versasse il mantenimento. Dal ricorso risulta però espressamente che il padre non effettua alcun versamento. Questo accertamento della precedente istanza è manifestamente inesatto e la motivazione che vi si fonda è insostenibile.
La precedente istanza ha inoltre negato l'ammissibilità della sostituzione processuale della madre in nome proprio per il figlio. Il Tribunale federale, fondandosi sull'art. 318 cpv. 1 CC, ha riconosciuto in DTF 136 III 365 consid. 2.2 e in DTF 142 III 78 consid. 3.2 al titolare dell'autorità parentale la facoltà di far valere in nome proprio i diritti del figlio in materia patrimoniale, in particolare i contributi di mantenimento. Nella procedura di gratuito patrocinio non possono essere decise in via preliminare e con effetto vincolante questioni giuridiche controverse concernenti il merito della causa. Chi può appoggiarsi a una giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata ufficialmente ha, prima facie, ragione dalla sua parte.…