Fatti

Tra l'associazione [B.] nonché [C.] da una parte e il ricorrente dall'altra era pendente un procedimento per violazione della personalità. Il Tribunale distrettuale di Münchenwilen aveva accolto in primo grado, con sentenza del 20 novembre 2018, una violazione della personalità dell'associazione e di [C.] commessa dal ricorrente.

Il ricorrente ha proposto appello il 1° febbraio 2019 presso il Tribunale superiore del Cantone di Turgovia. Il Tribunale superiore lo ha invitato il 4 febbraio 2019 a versare un anticipo spese di Fr. 4'000.--; il 6 febbraio 2019 l'associazione e [C.] hanno chiesto la garanzia delle loro ripetibili. Di conseguenza il ricorrente ha presentato il 18 febbraio 2019 una domanda di assistenza giudiziaria gratuita.

Con decisione del 4 aprile 2019 la vicepresidente del Tribunale superiore ha respinto la domanda e ha fissato un nuovo termine di pagamento per l'anticipo spese. Il 26 aprile 2019 ha inoltre respinto una domanda di riconsiderazione. Il Tribunale superiore ha accertato un reddito di Fr. 2'835.-- e un minimo vitale di Fr. 1'980.--, quindi un'eccedenza mensile di Fr. 855.--. Ha inoltre menzionato titoli per circa Fr. 12'000.-- e un'assicurazione di protezione giuridica. I debiti e gli arretrati asseriti da procedimenti precedenti sono rimasti non documentati.

Il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 8 maggio 2019, chiedendo l'annullamento della decisione del 4 aprile 2019, la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita per il procedimento principale cantonale, la concessione dell'effetto sospensivo nonché l'assistenza giudiziaria gratuita per il procedimento federale. Il 9 maggio 2019 il Tribunale superiore ha provvisoriamente sospeso il termine di pagamento; il presidente della II Corte di diritto civile ha dichiarato priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo. Non è stata richiesta alcuna risposta nel merito.

Controverso è essenzialmente se il ricorrente sia processualmente indigente e se il Tribunale superiore abbia respinto a ragione la domanda di assistenza giudiziaria gratuita per mancanza di prova dell'indigenza.

Diritto

Il Tribunale federale riconosce la propria competenza: la decisione di un'ultima istanza cantonale sull'assistenza giudiziaria gratuita nel procedimento di appello è una decisione incidentale che può causare un pregiudizio irreparabile (art. 75 LTF; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Poiché nel merito è controversa una violazione della personalità e quindi una causa civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 1 LTF, che di regola non presenta un valore litigioso, il ricorso in materia civile è ammissibile. Il ricorrente è legittimato secondo l'art. 76 cpv. 1 LTF e ha agito tempestivamente.

Oggetto del procedimento è unicamente la decisione del 4 aprile 2019; la decisione del 26 aprile 2019 sulla domanda di riconsiderazione non costituisce oggetto della lite, per cui non si entra nel merito nella misura in cui è impugnata. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), ma esamina solo censure sufficientemente motivate in modo formale (art. 42 cpv. 2 LTF). Quanto ai fatti vige il vincolo agli accertamenti della precedente istanza (art. 105 cpv. 1 LTF); può essere fatta valere solo l'arbitrarietà (art. 9 Cost.) o un'altra violazione del diritto federale, e vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF).

Secondo l'art. 117 CPC ha diritto all'assistenza giudiziaria gratuita chi non dispone dei mezzi necessari e la cui domanda non appare priva di possibilità di successo. Le disposizioni concretizzano il diritto costituzionale di cui all'art. 29 cpv. 3 Cost. È indigente chi non può sostenere le spese processuali senza intaccare ciò che è necessario al proprio sostentamento; determinante è la situazione economica al momento della presentazione della domanda.

Secondo l'art. 119 cpv. 2 CPC la persona che chiede l'assistenza ha un ampio obbligo di collaborazione. La massima inquisitoria si applica solo in misura limitata. Quanto più complesse sono le circostanze, tanto più elevate sono le esigenze in merito a una presentazione chiara e approfondita della situazione finanziaria. Per le parti patrocinate da un avvocato non sussiste, secondo l'Art. 97 LTF, l'obbligo di fissare un termine suppletorio; la domanda può essere respinta in caso di motivazione insufficiente o di mancanza di prova dell'indigenza.

Il Tribunale superiore non ha tenuto conto dei debiti asseriti in quanto non documentati. Il ricorrente oppone a ciò unicamente…