Art. 107 LAVS
Costituzione
1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all’articolo 102 e addebitati tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, i sussidi di cui all’articolo 69 cpv. 2 della presente legge e le uscite fondate su regressi secondo gli articoli 72–75 LPGA .
2 La Confederazione versa ogni mese il suo contributo al Fondo di compensazione AVS.
3 Il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Perequazione degli oneri0 citazioni
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2Art. 48ter segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Familienzulagen2 citazioni
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0 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.