Art. 22ter LAVS
Rendita per i figli
1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
2 La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA ) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Versamento della rendita per figli in mano di terzi26 citazioni
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2Art. 2 cpv. 3, art. 3 cpv. 6 LPC, art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI. - L'art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI è contrario alla legge. - Il calcolo della prestazione complementare per il richiedente e per suo figlio che dà di…5 citazioni
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3Art. 7 lett. b e 8 lett. d della convenzione fra la Svizzera e l'Italia del 14 dicembre 19622 citazioni
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4Fissazione dei contributi di persone senza attività lucrativa1 citazioni
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5Art. 22ter e 25 cpv. 2 LAVS1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti13 citazioni
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12 citazioni
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.