Art. 22ter LAVS

Rendita per i figli

1 Le persone cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una rendita per orfano. Per i figli elettivi, affiliati dopo che sia sorto il diritto a una rendita di vecchiaia o una rendita dell’assicurazione per l’invalidità anteriore a quella di vecchiaia, non esiste alcun diritto a una rendita completiva, salvo qualora si tratti di figli dell’altro coniuge.
2 La rendita per figli è versata di regola come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni sull’impiego appropriato (art. 20 LPGA ) come pure le disposizioni diverse imposte dal giudice civile. Il Consiglio federale può disciplinare il versamento per casi speciali, in deroga all’articolo 20 LPGA, segnatamente per figli di genitori separati o divorziati.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Versamento della rendita per figli in mano di terzi
    · 27/12/2007 · 26 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 2 cpv. 3, art. 3 cpv. 6 LPC, art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI. - L'art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI è contrario alla legge. - Il calcolo della prestazione complementare per il richiedente e per suo figlio che dà di…
    · 15/10/1996 · 5 citazioni
  3. 3
    Art. 7 lett. b e 8 lett. d della convenzione fra la Svizzera e l'Italia del 14 dicembre 1962
    · 18/06/1982 · 2 citazioni
  4. 4
    Fissazione dei contributi di persone senza attività lucrativa
    · 17/07/2009 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 22ter e 25 cpv. 2 LAVS
    · 06/11/1974 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.