Art. 43 LStrI

Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

1 Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:
  1. a. coabitano con lui;
  2. b. dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;
  3. c. non dipendono dall’aiuto sociale;
  4. d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al cpv. 1 lett. d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.
3 La condizione di cui al cpv. 1 lett. d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.
4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.
5 Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a.
6 I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

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