Art. 18 LDDS
Esercizio di un’attività lucrativa dipendente
Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente se:
- a. l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;
- b. un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e c. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ordinanza concernente la competenza delle autorità di polizia degli stranieri; approvazione del prolungamento di un permesso di dimora; abuso di diritto38 citazioni
-
2Liberazione dal controllo federale20 citazioni
-
3Trasformazione di un'autorizzazione stagionale in una annuale; effetti transitori del cambiamento del 19 ottobre 1994 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri2 citazioni
-
4Cambiamento della giurisprudenza). 2. Potere d'esame del Tribunale federale in caso di ricorso contro tali decisioni (consid. 3). 3. Nozione della condotta che dà "adito a gravi lagnanze" ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 let…2 citazioni
-
5Ricorso di diritto pubblico1 citazioni
-
6Trasformazione di un permesso stagionale in uno annuale; effetti del diritto transitorio della modifica del 19 ottobre 1994 dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
12 citazioni
-
11 citazioni
-
9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.