Fatti
La cittadina russa A. entrò in Svizzera nel 1994 e sposò nel 1995 il cittadino svizzero B. Poco dopo il matrimonio sorse un dissidio tra i coniugi, a seguito del quale A. lasciò l'abitazione coniugale e presentò una domanda di protezione coniugale. B. presentò quindi una domanda di divorzio, che tuttavia ritirò. Negli anni successivi vi furono ulteriori tentativi di divorzio, che però non ebbero successo. Nel 1996 B. si cancellò per l'Inghilterra e depositò il suo documento d'identità. Di conseguenza, la Polizia degli stranieri del Cantone di Zurigo rifiutò il rinnovo del permesso di soggiorno di A., motivando che il matrimonio sussisteva solo formalmente e che l'invocazione di esso costituiva un abuso di diritto. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione.Legge
Il Tribunale federale afferma che all'Ufficio federale degli affari di stranieri spetta, in base all'ordine federale delle competenze e alle disposizioni pertinenti, la facoltà di condurre la procedura di consenso per il rinnovo del permesso di soggiorno. Anche se il matrimonio non è stato contratto solo a scopo simulato, l'invocazione di esso può costituire un abuso di diritto se il matrimonio sussiste solo formalmente e non vi è più alcuna prospettiva di ripresa della convivenza coniugale.
Nel caso in esame, si deve presumere che il…