Art. 2 LBCR
1 Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia:
- a. alle succursali istituite in Svizzera da banche estere;
- b. ai rappresentanti designati in Svizzera da tali banche.
2 La FINMA emana le opportune disposizioni. Essa può, segnatamente, esigere che i suddetti uffici siano sufficientemente dotati di capitali e chiedere che siano prestate garanzie.
3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere trattati internazionali fondati sul principio del mutuo riconoscimento di normative equivalenti delle attività bancarie e di misure equivalenti nel settore della vigilanza sulle banche, i quali prevedano che le banche degli Stati contraenti possono aprire una succursale o una rappresentanza senza l’autorizzazione della FINMA.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di autorizzazione per le attività di back-office di una banca estera; ammissibilità dell'iscrizione e della liquidazione di succursali di fatto6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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