Art. 4 LBCR
1 Le banche devono disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.
2 Il Consiglio federale definisce gli elementi dei fondi propri e delle liquidità. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi. La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.
3 In casi particolari la FINMA può alleviare o inasprire le esigenze minime.
4 La partecipazione qualificata di una banca in un’impresa estranea al suo settore finanziario o assicurativo non deve superare il 15 per cento dei suoi fondi propri. L’importo totale di queste partecipazioni non deve superare il 60 per cento dei fondi propri. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Circolare 2019/2 "Rischi di tasso d'interesse - banche" della FINMA del 20 giugno 2018; esigenza di fondi propri supplementari; rischio di variazione dei tassi d'interesse; durata dei vincoli di tasso d'interesse; sensi…0 citazioni
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2Appropriazione indebita aggravata, gerente professionale di patrimoni, esercizio di una professione subordinata a un'autorizzazione da parte di un'autorità0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Zusätzliche Eigenmittel nach Art. 45 Bst. b i.V.m. Art. 131b Eigenmittelverordnung4 citazioni
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3 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.