Art. 20 LAFE

Ricorso all’autorità cantonale

1 Sono impugnabili innanzi all’autorità cantonale di ricorso le decisioni dell’autorità di prima istanza, dell’ufficiale del registro fondiario, dell’ufficiale del registro di commercio e dell’autorità dell’incanto.
2 Il diritto di ricorso spetta:
  1. a. all’acquirente, all’alienante e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della decisione;
  2. b. all’autorità cantonale legittimata a ricorrere oppure, se essa rinuncia al ricorso o lo ritira, all’Ufficio federale di giustizia;
  3. c. al Comune in cui il fondo è situato, contro l’autorizzazione, contro l’accertamento che l’acquirente non sottostà all’obbligo dell’autorizzazione e contro la revoca di un onere.
3 Il termine di ricorso è di trenta giorni dalla notificazione della decisione alle parti o all’autorità legittimata a ricorrere.
4 L’autorità cantonale di ricorso notifica la decisione, con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici, alle persone legittimate a ricorrere, all’autorità di prima istanza e, gratuitamente, alle autorità legittimate a ricorrere.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Legittimazione a ricorrere di un inquilino contro una decisione che autorizza la vendita dell'appartamento da lui locato ad una persona all'estero, al fine d'impedire la disdetta del suo contratto di locazione
    · 07/09/2005 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Acquisto di fondi da parte di persone all'estero
    · 21/12/2023 · 6 citazioni de Riassunto
  • Acquisto di fondi da parte di persone all'estero
    · 05/06/2024 · 4 citazioni de Riassunto
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    · 02/06/2017 · 4 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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