Art. 20 LAFE
Ricorso all’autorità cantonale
1 Sono impugnabili innanzi all’autorità cantonale di ricorso le decisioni dell’autorità di prima istanza, dell’ufficiale del registro fondiario, dell’ufficiale del registro di commercio e dell’autorità dell’incanto.
2 Il diritto di ricorso spetta:
- a. all’acquirente, all’alienante e a altre persone che hanno un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della decisione;
- b. all’autorità cantonale legittimata a ricorrere oppure, se essa rinuncia al ricorso o lo ritira, all’Ufficio federale di giustizia;
- c. al Comune in cui il fondo è situato, contro l’autorizzazione, contro l’accertamento che l’acquirente non sottostà all’obbligo dell’autorizzazione e contro la revoca di un onere.
3 Il termine di ricorso è di trenta giorni dalla notificazione della decisione alle parti o all’autorità legittimata a ricorrere.
4 L’autorità cantonale di ricorso notifica la decisione, con la motivazione e l’indicazione dei rimedi giuridici, alle persone legittimate a ricorrere, all’autorità di prima istanza e, gratuitamente, alle autorità legittimate a ricorrere.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Legittimazione a ricorrere di un inquilino contro una decisione che autorizza la vendita dell'appartamento da lui locato ad una persona all'estero, al fine d'impedire la disdetta del suo contratto di locazione1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero6 citazioni
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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero4 citazioni
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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero4 citazioni
Ultime sentenze del TF
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