Art. 5 LAFE

Persone all’estero

1 Sono considerate persone all’estero:
  1. a. i cittadini seguenti che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera: 1. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio, 2. i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l’articolo 22 n. 2 dell’Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone; a.bis i cittadini di altri Stati esteri che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera;
  2. b. le persone giuridiche o le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la sede statutaria o effettiva all’estero;
  3. c. le persone giuridiche o le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la sede statutaria e effettiva in Svizzera e nelle quali persone all’estero occupano una posizione preponderante;
  4. d. le persone fisiche e giuridiche nonché le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che non sono persone all’estero secondo le lettere a, abis e c, qualora acquistino un fondo per conto di persone all’estero.
2 ...

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Acquisto di fondi da parte di persone all'estero, cittadini dell'UE o dell'AELS
    · 24/07/2010 · 11 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.