Art. 5 LAFE
Persone all’estero
1 Sono considerate persone all’estero:
- a. i cittadini seguenti che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera: 1. i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio, 2. i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai quali si applica l’articolo 22 n. 2 dell’Accordo del 25 febbraio 2019 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone; a.bis i cittadini di altri Stati esteri che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera;
- b. le persone giuridiche o le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la sede statutaria o effettiva all’estero;
- c. le persone giuridiche o le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che hanno la sede statutaria e effettiva in Svizzera e nelle quali persone all’estero occupano una posizione preponderante;
- d. le persone fisiche e giuridiche nonché le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che non sono persone all’estero secondo le lettere a, abis e c, qualora acquistino un fondo per conto di persone all’estero.
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Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Acquisto di fondi da parte di persone all'estero, cittadini dell'UE o dell'AELS11 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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11 citazioni
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7 citazioni
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Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.