Art. 5 LLCA

Registro cantonale degli avvocati

1 Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
2 Il registro contiene i dati personali seguenti:
  1. a. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;
  2. b. una copia della patente di avvocato;
  3. c. i documenti attestanti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 8;
  4. d. il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;
  5. e. le misure disciplinari non cancellate.
3 È tenuto dall’autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, presupposto dell'indipendenza dell'avvocato
    · 29/01/2004 · 9 citazioni Riassunto
  2. 2
    Vecchio art. 369 cpv. 7 CP; presa in considerazione delle misure disciplinari già cancellate dal registro cantonale degli avvocati al momento della determinazione delle sanzioni
    · 25/03/2024 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • unentgeltliche Rechtspflege, Parteientschädigung (Regelung des persönlichen Verkehrs)
    · 08/07/2008 · 4 citazioni de
  • 29/01/2004 · 3 citazioni de
  • Entzug des Anwaltspatents
    · 25/05/2016 · 2 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.