Art. 5 LLCA
Registro cantonale degli avvocati
1 Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 7 e 8.
2 Il registro contiene i dati personali seguenti:
- a. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;
- b. una copia della patente di avvocato;
- c. i documenti attestanti l’adempimento delle condizioni di cui all’articolo 8;
- d. il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;
- e. le misure disciplinari non cancellate.
3 È tenuto dall’autorità cantonale incaricata della sorveglianza degli avvocati.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, presupposto dell'indipendenza dell'avvocato9 citazioni
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2Vecchio art. 369 cpv. 7 CP; presa in considerazione delle misure disciplinari già cancellate dal registro cantonale degli avvocati al momento della determinazione delle sanzioni1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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unentgeltliche Rechtspflege, Parteientschädigung (Regelung des persönlichen Verkehrs)4 citazioni
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3 citazioni29/01/2004 · 3 citazioni de
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Entzug des Anwaltspatents2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.