Art. 251 PP
Principio
1 L’ispezione corporale comprende l’esame dello stato fisico o mentale di una persona.
2 L’imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per:
- a. accertare i fatti;
- b. chiarire se egli è imputabile e capace di prendere parte al dibattimento, nonché idoneo alla carcerazione.
3 Interventi nell’integrità fisica dell’imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.
4 Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP .
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1In linea di principio, essi sono legittimati a ricorrere solo ove siano adempiute le condizioni stabilite dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV o dall'art. 270 cpv. 1 PP (consid. 3a; eccezioni: consid. 3b e 7)0 citazioni
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2Obbligo d'indicare le autorità di ricorso0 citazioni
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3Potere d'esame (consid. 3 e 4)0 citazioni
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4DTF 75_IV_1420 citazioni27/05/1949 · 0 citazioni
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5DTF 75_IV_1390 citazioni01/01/1949 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni03/06/2002 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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