Art. 251 PP

Principio

1 L’ispezione corporale comprende l’esame dello stato fisico o mentale di una persona.
2 L’imputato può essere sottoposto a ispezione corporale per:
  1. a. accertare i fatti;
  2. b. chiarire se egli è imputabile e capace di prendere parte al dibattimento, nonché idoneo alla carcerazione.
3 Interventi nell’integrità fisica dell’imputato possono essere ordinati soltanto se non gli arrecano dolori particolari, né compromettono la sua salute.
4 Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP .

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    In linea di principio, essi sono legittimati a ricorrere solo ove siano adempiute le condizioni stabilite dall'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV o dall'art. 270 cpv. 1 PP (consid. 3a; eccezioni: consid. 3b e 7)
    · 23/02/1994 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Obbligo d'indicare le autorità di ricorso
    · 14/12/1993 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Potere d'esame (consid. 3 e 4)
    · 09/12/1969 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 75_IV_142
    27/05/1949 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 75_IV_139
    01/01/1949 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 03/06/2002 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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