Art. 120 Cost.
Ingegneria genetica in ambito non umano
1 L’essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell’ingegneria genetica.
2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi. In tale ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell’essere umano, degli animali e dell’ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Esperimenti su primati (non umani)8 citazioni
-
2Esperimenti su primati (non umani)5 citazioni
-
3Conformità dell'iniziativa popolare cantonale relativa ai diritti fondamentali per i primati ("Grundrechte für Primaten") al diritto superiore1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
5 citazioni
-
Widerhandlungen gegen Tierschutzgesetzgebung / Tierhalteverbot4 citazioni
-
rechtliche Zulässigkeit der kantonalen Volksinitiative "Grundrechte für Primaten" (BGer 1C_105/2019 vom 16. September 2020)2 citazioniVG.2018.1· 15/01/2019 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.