Art. 195 Cost.
Entrata in vigore
La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l’accettazione del Popolo e dei Cantoni.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Limitazione delle abitazioni secondarie (art. 75b e 197 n. 9 Cost.); applicabilità immediata delle nuove disposizioni costituzionali dall'11 marzo 201217 citazioni
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2Libertà personale, diritto alla protezione da un impiego abusivo dei dati personali; profilo di DNA nella procedura penale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni24/10/2014 · 3 citazioni de
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Baueinsprache, Zweitwohnungsbau2 citazioni
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Opposizione al progetto edilizio1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.