Art. 44 Cost.
Principi
1 La Confederazione e i Cantoni collaborano e si aiutano reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti.
2 Si devono rispetto e sostegno. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.
3 Le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 68 cpv. 1 LAID 20009 citazioni
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2DTF 36_I_2154 citazioni08/06/1910 · 4 citazioni
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3Assistenza amministrativa a un cantone per comunicazione di atti relativi a una procedura di sanzione in materia di cartelli: condizioni per l'assistenza amministrativa secondo l'art. 19 cpv. 1 let. a LPD; ammissibilità…2 citazioni
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4Determinazione del luogo di tassazione; domicilio di un impiegato federale e di sua moglie1 citazioni
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5Perdita della cittadinanza svizzera in caso di nascita all'estero1 citazioni
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6DTF 37_I_2401 citazioni12/04/1911 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Grundstückgewinnsteuer (Mietereinbauten, Grundstückhändlerpauschale)4 citazioni
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3 citazioni13/08/2015 · 3 citazioni de
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2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.