Art. 197 LIFD
Ripartizione tra i Cantoni
1 Cantoni ripartiscono fra loro, secondo i principi del diritto federale relativi al divieto della doppia imposizione, le imposte, le multe inflitte per sottrazione d’imposta o violazione di obblighi procedurali e gli interessi dovuti dai contribuente che hanno elementi imponibili in più Cantoni. …
2 Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 68 cpv. 1 LAID 20005 citazioni
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2Sulla restituzione nel caso in cui un Cantone rivendica l'imposta federale diretta senza averne diritto1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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2 citazioni
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Direkte Bundessteuer, Steuerperiode 20052 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.