Art. 16 LIE
1 Per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o a corrente debole secondo l’articolo 4 cpv. 3 occorre un’approvazione dei piani.
2 L’autorità competente per l’approvazione dei piani è:
- a. l’Ispettorato;
- b. l’UFE per impianti per cui l’Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte;
- c. l’autorità competente secondo la legislazione pertinente per gli impianti destinati esclusivamente o principalmente al traffico ferroviario o filoviario.
3 Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’impresa nell’adempimento dei suoi compiti.
5 I piani di progetti che necessitano di un piano settoriale possono essere approvati solamente una volta conclusa la procedura del piano settoriale.
6 La procedura di approvazione dei piani per impianti collettivi è eseguita dall’autorità competente per l’approvazione della parte principale dell’impianto.
7 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo dell’approvazione dei piani nonché facilitazioni procedurali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Approvazione dei piani per una linea ad alta tensione (art. 16 LIE): linea aerea o parzialmente interrata? Violazione del diritto di essere sentito, siccome il Tribunale amministrativo federale non si è sufficientemente…15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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15 citazioni
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12 citazioni
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Plangenehmigung Hochspannungsleitung Amsteg-Mettlen (Teilstrecke Mast Nr. 9528 bis und mit Mast Nr. 9538)11 citazioni
Ultime sentenze del TF
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