Art. 27 OPC-AVS/AI
Termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente
1 Il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all’articolo 16a capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione.
2 Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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173 citazioni
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2Art. 47 cpv. 1 LAVS. - La restituzione secondo l'art. 47 cpv. 1 LAVS è solo possibile quando sono adempiuti i presupposti i quali consentono il riesame o la revisione della decisione formalmente cresciuta in giudicato,…67 citazioni
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3Art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI: restituzione62 citazioni
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5Art. 143 cpv. 2 CO in relazione con l'art. 603 cpv. 1 CC9 citazioni
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6Art. 27 cpv. 1 OPC, art. 47 LAVS e 79 OAVS9 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni15/12/2009 · 5 citazioni de
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Rückforderung. Unzulässigkeit, bei hängigem Erlassgesuch die sofortige Verrechnung und damit die Vollstreckung der Rückforderung anzuordnen.3 citazioniZL.2006.00012· 30/06/2006 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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