Art. 12 LEne

Interesse nazionale all’impiego di energie rinnovabili

1 L’impiego di energie rinnovabili e l’incremento della loro produzione costituiscono un interesse nazionale.
2 Gli impianti per l’impiego di energie rinnovabili, segnatamente le centrali ad accumulazione, le centrali ad acqua fluente, le centrali di pompaggio, gli impianti solari ed eolici, nonché gli elettrolizzatori e gli impianti di metanizzazione, costituiscono, a partire da una grandezza e importanza determinate, un interesse nazionale che corrisponde in particolare a quello di cui all’articolo 6 cpv. 2 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
2bis Nei biotopi d’importanza nazionale di cui all’articolo 18a LPN e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo di cui all’articolo 11 della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia non sono ammessi nuovi impianti per l’impiego di energie rinnovabili; tale divieto non si applica:
  1. a. alle zone golenali che sono margini proglaciali o pianure alluvionali alpine e che il Consiglio federale ha iscritto nell’inventario federale delle zone golenali d’importanza nazionale dopo il 1° gennaio 2023 in virtù dell’articolo 18a cpv. 1 LPN;
  2. b. alle centrali di derivazione delle portate di piena finalizzate al risanamento ecologico secondo l’articolo 39a LPAc , sempre che sia possibile eliminare i sensibili pregiudizi arrecati agli obiettivi di protezione dell’oggetto in questione;
  3. c. se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell’oggetto protetto.
3 Quando un’autorità decide sull’autorizzazione di un progetto di costruzione, ampliamento o rinnovamento di impianti o centrali di pompaggio di cui al cpv. 2 oppure sul rilascio di concessioni per tali impianti o centrali, nella ponderazione degli interessi l’interesse nazionale alla realizzazione di detti progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali. L’interesse nazionale prevale su interessi di importanza cantonale, regionale o locale.
3bis Nel caso di un oggetto iscritto in un inventario ai sensi dell’articolo 5 LPN può essere presa in considerazione una deroga al principio secondo cui l’oggetto deve essere conservato intatto. In tal caso è lecito rinunciare a provvedimenti di protezione, di ripristino, di sostituzione o di compensazione.
4 Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l’importanza richieste per gli impianti idroelettrici, solari ed eolici. Le stabilisce sia per i nuovi impianti sia per gli ampliamenti e i rinnovamenti di impianti esistenti. Se necessario può definire la grandezza e l’importanza richieste anche per le altre tecnologie e per le centrali di pompaggio.
5 Il Consiglio federale stabilisce la grandezza e l’importanza richieste di cui al cpv. 4 tenendo conto di criteri quali la potenza, la produzione o la produzione invernale nonché la capacità di produrre secondo un orario flessibile e in funzione del mercato.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Parco eolico del Grenchenberg; obbligo di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 LPT)
    · 24/11/2021 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ampliamento del bacino idrico del Grimsel; piano direttore cantonale, incremento della produzione di energia rinnovabile, pregiudizio a un potenziale nuovo settore protetto, data della realizzazione del progetto.
    · 04/11/2020 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Parco eolico di Sainte-Croix; definizione dell'interesse nazionale; protezione contro il rumore
    · 18/03/2021 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VG.2023.9
    VG.2023.9
    · 06/12/2022 · 3 citazioni de
  • Projekt Windkraft Grenchen
    VWBES.2017.280
    · 17/09/2018 · 2 citazioni de
  • Erstellung einer In-Dach-PV-Anlage
    VWBES.2023.236
    · 26/06/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.