Art. 7 LAFam
Concorso di diritti
1 Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una regolamentazione federale o cantonale, il diritto spetta, nell’ordine, a:
- a. la persona che esercita un’attività lucrativa;
- b. la persona che ha l’autorità parentale o che l’aveva fino alla maggiore età del figlio;
- c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età;
- d. la persona cui è applicabile l’ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio;
- e. la persona esercitante un’attività lucrativa dipendente con il reddito più elevato sottoposto all’AVS;
- f. la persona esercitante un’attività lucrativa indipendente con il reddito più elevato sottoposto all’AVS.
2 Se i diritti agli assegni familiari del primo e del secondo avente diritto sono retti da ordinamenti di due diversi Cantoni, il secondo avente diritto ha diritto all’importo per il quale il minimo legale previsto nel suo Cantone supera quello dell’altro Cantone.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concorso di diritti9 citazioni
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29 citazioni
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3Versamento di assegni familiari a terzi5 citazioni
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4Art. 60 del Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 20092 citazioni
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5Cifra 103 cpv. 2 contratto collettivo di lavoro 2011 FFS; diritto agli assegni familiari2 citazioni
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61 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assegno familiare3 citazioni
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OG.2022.000641 citazioni15/03/2024 · 1 citazioni de
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Ergänzungsleistungen IV1 citazioniVSBES.2023.140· 10/05/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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