Art. 11 ALC
Trattazione dei ricorsi
(1) Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorità competenti per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo.
(2) I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.
(3) Le decisioni prese previo ricorso, o l’assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilità di presentare appello all’autorità giudiziaria nazionale competente.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 86 del regolamento n. 1408/71: Computo del termine nell'ambito di un ricorso presentato da una persona domiciliata in un altro Stato contraente5 citazioni
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2Esame della competenza della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), nell'ottica della conformità al diritto costituzionale e al diritto internazionale pubblico, di rifiutare l'approvazione di sentenze di autorità g…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Divieto d'entrata; assistenza giudiziaria gratuita10 citazioni
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Divieto d'ingresso9 citazioni
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Divieto d'entrata; assistenza giudiziaria gratuita4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.