Art. 12 ORF

Registro dei creditori del registro fondiario cartaceo

1 Su richiesta dell’avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti:
  1. a. il creditore garantito da ipoteca o da cartella ipotecaria documentale;
  2. b. il creditore titolare di un pegno mobiliare in caso di messa a pegno di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria documentale.
2 Invece che nel registro dei creditori, tali creditori possono essere iscritti sul foglio del libro mastro alla rubrica «Diritti di pegno».

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 75_I_186
    19/05/1949 · 2 citazioni
  2. 2
    Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore
    · 21/12/2018 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Acquisizione extra-tabulare di una proprietà fondiaria dal proprietario in fallimento
    · 12/08/2009 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Iscrizione nel registro fondiario di un diritto di abitazione soggetto a clausole risolutive (art. 776 segg
    · 25/05/1989 · 0 citazioni Riassunto
  5. 5
    Registro fondiario; iscrizione come proprietario del coniuge superstite che non ha ancora fatto uso del diritto d'opzione previsto dall'art. 462 cpv. 1 CC
    · 15/09/1983 · 0 citazioni
  6. 6
    Registro fondiario. 1. Un'iscrizione già eseguita non può essere impugnata mediante ricorso (art. 956 cp. 2 CC). 2. Ricorso interposto nel caso in cui l'ufficiale del registro, senza respingere la richiesta d'iscrizione…
    · 18/02/1960 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Grundbuchanmeldung
    · 12/08/2009 · 1 citazioni de
  • Provisorische Rechtsöffnung (Schuldbrief)
    · 20/11/2015 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.