Art. 12 ORF
Registro dei creditori del registro fondiario cartaceo
1 Su richiesta dell’avente diritto, nel registro dei creditori del registro fondiario cartaceo sono iscritti:
- a. il creditore garantito da ipoteca o da cartella ipotecaria documentale;
- b. il creditore titolare di un pegno mobiliare in caso di messa a pegno di un’ipoteca o di una cartella ipotecaria documentale.
2 Invece che nel registro dei creditori, tali creditori possono essere iscritti sul foglio del libro mastro alla rubrica «Diritti di pegno».
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1DTF 75_I_1862 citazioni19/05/1949 · 2 citazioni
-
2Competenza territoriale per l'ammortamento di un'obbligazione ipotecaria al portatore0 citazioni
-
3Acquisizione extra-tabulare di una proprietà fondiaria dal proprietario in fallimento0 citazioni
-
4Iscrizione nel registro fondiario di un diritto di abitazione soggetto a clausole risolutive (art. 776 segg0 citazioni
-
5Registro fondiario; iscrizione come proprietario del coniuge superstite che non ha ancora fatto uso del diritto d'opzione previsto dall'art. 462 cpv. 1 CC0 citazioni
-
6Registro fondiario. 1. Un'iscrizione già eseguita non può essere impugnata mediante ricorso (art. 956 cp. 2 CC). 2. Ricorso interposto nel caso in cui l'ufficiale del registro, senza respingere la richiesta d'iscrizione…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Grundbuchanmeldung1 citazioni
-
Provisorische Rechtsöffnung (Schuldbrief)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.