Fatti
Il signor X ha concesso alla signora Y, il 13 giugno 1988, un diritto di abitazione gratuito su un appartamento della propria villa. Il contratto sarebbe entrato in vigore con il matrimonio delle parti e si sarebbe estinto con la separazione, il divorzio o - in caso di premorienza del concedente - con le nuove nozze dell'usuaria. Inoltre, ove il concedente fosse deceduto in epoca anteriore al 1o gennaio 1993, 1998, 2003 o 2008, il diritto di abitazione sarebbe durato ancora due, rispettivamente tre, quattro o cinque anni dopo la morte. Scaduto questo periodo la servitù non si sarebbe estinta da sola, ma il nuovo proprietario del fondo avrebbe avuto facoltà di dare disdetta alla beneficiaria con un termine di dodici mesi per sgomberare l'appartamento; la cancellazione del diritto dal registro fondiario avrebbe richiesto, in tale ipotesi, il consenso scritto dell'usuaria e l'attestazione con cui la medesima dichiarava di aver ricevuto l'indennizzo pattuito di Fr. 500'000.-- adeguato all'indice nazionale dei prezzi al consumo il giorno della cancellazione.Legge
Il Tribunale federale ha ritenuto che il nuovo mezzo di prova addotto dai ricorrenti (l'atto di matrimonio) possa essere considerato ai fini del giudizio in virtù dell'art. 105 cpv. 1 OG. Tuttavia, il contratto firmato dai ricorrenti contiene anche condizioni risolutive, la cui compatibilità con gli art. 776 segg. CC deve essere esaminata.
Il Tribunale federale ha affermato che un diritto di abitazione destinato a estinguersi con le nuove nozze del titolare, il divorzio delle parti o la premorienza del concedente (con una durata minima predeterminata) può essere iscritto nel…