Art. 776 CC

1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2 Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3 Soggiace alle disposizioni circa l’usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Reddito determinante (art. 3 cpv. 1 LPC)
    · 11/07/1973 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 52_II_124
    22/04/1926 · 4 citazioni
  3. 3
    Servitù personale cedibile (art. 781 cpv. 2 CC); diritto di abitazione
    · 29/09/1977 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    Determinazione del contenuto di una servitù
    · 19/11/1997 · 2 citazioni Riassunto
  5. 5
    Diritto d'abitazione; art. 776 CC
    · 18/09/1980 · 2 citazioni
  6. 6
    Diritto di abitazione (art. 776-778 CC)
    · 20/09/1962 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • OG.2016.00058
    18/12/2020 · 1 citazioni de
  • Prestazioni complementari all'AVS/L'AI
    · 22/03/2018 · 1 citazioni de
  • Richiesta
    LB170031
    · 24/10/2017 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.