Art. 776 CC
1 Il diritto di abitazione consiste nella facoltà di abitare in un edificio o in una parte di esso.
2 Non si può cedere, né si trasmette per successione.
3 Soggiace alle disposizioni circa l’usufrutto, in quanto la legge non disponga altrimenti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Reddito determinante (art. 3 cpv. 1 LPC)5 citazioni
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2DTF 52_II_1244 citazioni22/04/1926 · 4 citazioni
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3Servitù personale cedibile (art. 781 cpv. 2 CC); diritto di abitazione3 citazioni
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4Determinazione del contenuto di una servitù2 citazioni
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5Diritto d'abitazione; art. 776 CC2 citazioni
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6Diritto di abitazione (art. 776-778 CC)2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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OG.2016.000581 citazioni18/12/2020 · 1 citazioni de
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI1 citazioni
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Richiesta1 citazioniLB170031· 24/10/2017 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.