Art. 27 LPAc
Sfruttamento del suolo
1 I suoli vanno sfruttati secondo lo stato della tecnica, evitando ogni effetto pregiudizievole per le acque, in particolare quelli causati dal convogliamento e dal dilavamento dei fertilizzanti e dei prodotti per il trattamento delle piante.
1bis Nei settori di alimentazione di captazioni di acqua potabile possono essere impiegati soltanto prodotti fitosanitari il cui impiego non comporti nella falda freatica concentrazioni di principi attivi e prodotti di degradazione superiori a 0,1 µg/l.
2 Il Consiglio federale può emanare le prescrizioni necessarie.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Cifra 21 lett. a e cifra 25 cpv. 1 lett. f dell'allegato 4.5 dell'ordinanza sulle sostanze; responsabilità della Confederazione per i provvedimenti emanati nell'ambito della lotta contro la malattia della vacca pazza (E…0 citazioni
-
2Protezione delle acque. 1. Art. 1 e 2 LCIA0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Gewässerschutz1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.