Art. 46 OPAc
Coordinamento
1 Se necessario, i Cantoni provvedono affinché le misure di cui alla presente ordinanza siano coordinate tra di loro e con provvedimenti di altri settori. Provvedono inoltre al coordinamento delle misure con i Cantoni limitrofi.
1bis Nell’allestimento dei piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni tengono conto delle pianificazioni di cui alla presente ordinanza.
2 Nell’allestimento dei piani di approvvigionamento d’acqua potabile, rilevano le acque sotterranee utilizzate e quelle destinate ad esserlo e provvedono affinché i prelievi d’acqua siano coordinati in modo da evitare prelievi eccessivi e assicurare un’utilizzazione parsimoniosa delle acque sotterranee esistenti.
3 Nel concedere autorizzazioni d’immissione o d’infiltrazione ai sensi degli articoli 6 a 8, l’autorità tiene conto anche delle esigenze della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente riguardo alla protezione della popolazione dalle immissioni di odori, nonché delle esigenze della legge del 13 marzo 1964 sul lavoro e della legge del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni in merito alla protezione della salute del personale addetto agli impianti di smaltimento delle acque di scarico.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concessione su terrapieno4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Revisione della pianificazione locale2 citazioni
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Revision Zonenvorschriften2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.