Art. 25 LATer
Dispensazione di medicamenti non soggetti a prescrizione medica
1 Possono dispensare medicamenti non soggetti a prescrizione medica:
- a. le persone che possono dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica;
- b. i droghieri titolari del diploma federale;
- c. altre persone con una formazione adeguata, nei limiti della loro competenza in materia di dispensazione di medicamenti;
- d. specialisti con una formazione corrispondente, sotto il controllo di persone di cui alle lettere a e b.
2 Il Consiglio federale determina le categorie professionali che dispongono di una formazione adeguata ai sensi del cpv. 1 lett. c.
3 L’Istituto definisce i medicamenti che possono essere dispensati dalle persone di cui al cpv. 1 lett. c.
4 …
5 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, i Cantoni possono autorizzare le persone con una formazione riconosciuta a livello cantonale a dispensare determinati gruppi di medicamenti, quali i medicamenti della medicina complementare. L’Istituto viene informato al riguardo.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto di ricorso di associazioni professionali5 citazioni
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2Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)3 citazioni
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3Classificazione della "pillola del giorno dopo" nella categoria di dispensazione B (medicamenti soggetti a prescrizione medica), siccome la sua dispensazione richiede sempre una previa consulenza specialistica di un ope…1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni
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Bezugs- und Abgabeberechtigung für Arzneimittel10 citazioni
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Umteilung der Arzneimittel9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.