Art. 25 LATer

Dispensazione di medicamenti non soggetti a prescrizione medica

1 Possono dispensare medicamenti non soggetti a prescrizione medica:
  1. a. le persone che possono dispensare medicamenti soggetti a prescrizione medica;
  2. b. i droghieri titolari del diploma federale;
  3. c. altre persone con una formazione adeguata, nei limiti della loro competenza in materia di dispensazione di medicamenti;
  4. d. specialisti con una formazione corrispondente, sotto il controllo di persone di cui alle lettere a e b.
2 Il Consiglio federale determina le categorie professionali che dispongono di una formazione adeguata ai sensi del cpv. 1 lett. c.
3 L’Istituto definisce i medicamenti che possono essere dispensati dalle persone di cui al cpv. 1 lett. c.
4 …
5 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, i Cantoni possono autorizzare le persone con una formazione riconosciuta a livello cantonale a dispensare determinati gruppi di medicamenti, quali i medicamenti della medicina complementare. L’Istituto viene informato al riguardo.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto di ricorso di associazioni professionali
    · 29/09/2015 · 5 citazioni
  2. 2
    Esigenze relative all'autorizzazione per la consegna diretta di medicamenti e per la vendita per corrispondenza (consid. 3.1-3.4)
    · 07/07/2014 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Classificazione della "pillola del giorno dopo" nella categoria di dispensazione B (medicamenti soggetti a prescrizione medica), siccome la sua dispensazione richiede sempre una previa consulenza specialistica di un ope…
    · 15/10/2024 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.