Art. 66 LATer

Disposizioni generali

1 Nei limiti delle rispettive competenze, l’Istituto e le altre autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge possono prendere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l’esecuzione della presente legge.
2 Possono segnatamente:
  1. a. presentare reclami e fissare un termine adeguato per il ripristino della situazione conforme al diritto;
  2. b. sospendere o revocare autorizzazioni e omologazioni;
  3. c. chiudere aziende;
  4. d. sequestrare, conservare d’ufficio o distruggere agenti terapeutici pericolosi per la salute o non conformi alle disposizioni della presente legge;
  5. e. vietare lo smercio e la dispensazione di agenti terapeutici, la loro importazione ed esportazione nonché il commercio all’estero dalla Svizzera e ordinare il ritiro immediato di agenti terapeutici dal mercato o la diffusione di raccomandazioni concernenti il comportamento da assumere al fine di prevenire danni;
  6. f. sequestrare, conservare d’ufficio, distruggere materiale pubblicitario non ammesso nonché vietarne l’utilizzazione e pubblicare tale divieto a spese dei responsabili;
  7. g. vietare a titolo provvisorio o a tempo indeterminato la pubblicità di un determinato agente terapeutico in caso di grave o ripetuta infrazione alle disposizioni della legge in materia di pubblicità e pubblicare tale divieto a spese dei responsabili.
3 Possono utilizzare un nome fittizio per ordinare merce presso una persona se:
  1. a. vi è il sospetto che la stessa fabbrichi, esporti, importi o immetta in commercio illecitamente agenti terapeutici; e b. gli accertamenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti gli accertamenti ulteriori risulterebbero vani o eccessivamente difficili.
4 Le autorità doganali sono autorizzate a trattenere spedizioni di agenti terapeutici alla frontiera, come pure in depositi franchi doganali o in depositi doganali, se vi è il sospetto che con il contenuto della spedizione il destinatario o il mittente in Svizzera violi le disposizioni concernenti l’importazione, la fabbricazione, l’immissione in commercio o l’esportazione di agenti terapeutici.
5 Le autorità doganali possono far capo alle autorità d’esecuzione. Queste procedono agli ulteriori accertamenti e prendono i provvedimenti necessari. Possono in particolare esigere dal fornitore di servizi postali il nome e l’indirizzo del titolare di una casella postale. Il fornitore di servizi postali è in tal caso tenuto a fornire tali informazioni.
6 Al più tardi al termine del procedimento le autorità d’esecuzione informano l’interessato:
  1. a. in merito alle ordinazioni effettuate con un nome fittizio;
  2. b. in merito all’ottenimento di informazioni e al motivo per cui sono state chieste.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fornitura di medicamenti a clienti in Svizzera da un magazzino situato in Germania
    · 25/10/2004 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Modifica delle informazioni riguardanti lo Spedifen® destinate a professionisti
    · 18/01/2010 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Medicamenti non soggetti ad omologazione; preparati farmaceutici speciali; ricetta di propria formulazione
    · 21/02/2006 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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