Fatti

Il 6 aprile 2004, l'Ispettorato regionale dei medicamenti della Svizzera nord-occidentale, su incarico di Swissmedic, ha effettuato un'ispezione nei locali operativi della A. AG e della B. AG. Di conseguenza, Swissmedic ha vietato alla A. AG, con decisione dell'8 ottobre 2004, la commercializzazione di vari medicinali, in quanto non possedevano l'autorizzazione necessaria. La A. AG ha presentato ricorso e ha chiesto l'annullamento della decisione, in quanto si trattava di specialità farmaceutiche domestiche esenti da autorizzazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. c della Legge sui medicamenti (LATer). La Commissione federale di ricorso per i medicamenti ha respinto il ricorso. Contro questa sentenza, la A. AG ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. È giunto alla conclusione che i medicinali in questione non rientrano nell'eccezione per le specialità farmaceutiche domestiche ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 lett. c LATer. Per rientrare in questa eccezione, i medicinali devono essere fabbricati secondo una "formula propria" del punto vendita. Non si ha una "formula propria" se la formula è stata pubblicata o messa a disposizione dal produttore. Anche se il produttore incaricato rispetta norme più severe di quelle del punto vendita, ciò non cambia il fatto che la formula deve appartenere al punto vendita stesso. Inoltre, la "formula" comprende non solo i principi…