Art. 32 ORC

Verifica e approvazione da parte dell’UFRC

1 L’UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all’ufficio cantonale del registro di commercio.
2 La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso.
3 L’obbligo di verifica da parte dell’UFRC corrisponde a quello dell’ufficio del registro di commercio.
4 L’UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 940 CO, art. 21 segg
    · 29/04/1988 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    Iscrizione nel registro di commercio; valore litigioso; opposizione di diritto privato all'iscrizione di una decisione di riduzione del capitale azionario
    · 05/06/2007 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 03/09/1971 · 3 citazioni Riassunto
  4. 4
    DTF 68_I_184
    10/11/1942 · 2 citazioni
  5. 5
    Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale della società anonima (art. 706 CO); misura provvisionale ai sensi dell'art.32 cpv. 2 ORC; procedura civile cantonale; forza derogatoria del diritto federal…
    · 15/09/1971 · 1 citazioni
  6. 6
    1. Art. 40 OG e 3 PCF, esame delle condizioni di ricevibilità
    · 14/01/1958 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.