Art. 32 ORC
Verifica e approvazione da parte dell’UFRC
1 L’UFRC verifica e approva le iscrizioni sempreché siano soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza. Comunica in forma elettronica la sua approvazione all’ufficio cantonale del registro di commercio.
2 La notificazione e i documenti giustificativi sono consultati soltanto eccezionalmente se vi è un motivo particolare di procedere in tal senso.
3 L’obbligo di verifica da parte dell’UFRC corrisponde a quello dell’ufficio del registro di commercio.
4 L’UFRC trasmette elettronicamente al Foglio ufficiale svizzero di commercio le iscrizioni approvate.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 940 CO, art. 21 segg6 citazioni
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2Iscrizione nel registro di commercio; valore litigioso; opposizione di diritto privato all'iscrizione di una decisione di riduzione del capitale azionario3 citazioni
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31. Art. 48 OG3 citazioni
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4DTF 68_I_1842 citazioni10/11/1942 · 2 citazioni
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5Diritto di contestare le deliberazioni dell'assemblea generale della società anonima (art. 706 CO); misura provvisionale ai sensi dell'art.32 cpv. 2 ORC; procedura civile cantonale; forza derogatoria del diritto federal…1 citazioni
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61. Art. 40 OG e 3 PCF, esame delle condizioni di ricevibilità1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni
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4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.