Art. 65 ORC
Cancellazione
1 Con la notificazione per l’iscrizione della cancellazione della società, i liquidatori forniscono la prova che le diffide ai creditori sono state pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in conformità della legge.
2 Se è notificata la cancellazione di una società anonima dal registro di commercio, l’ufficio del registro di commercio la comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità vi hanno dato il loro consenso.
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
- a. il fatto che la società viene cancellata;
- b. il motivo della cancellazione.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cessione di un credito da parte dell'amministrazione di una società cooperativa dopo la sospensione e la chiusura del fallimento della società3 citazioni
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2Diritto delle ditte commerciali, concorrenza sleale0 citazioni
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3DTF 67_I_2550 citazioni22/10/1941 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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VB.2021.002812 citazioni28/10/2021 · 2 citazioni de
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VB.2021.007561 citazioni01/06/2022 · 1 citazioni de
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Indennità di parte0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.