Art. 65 ORC

Cancellazione

1 Con la notificazione per l’iscrizione della cancellazione della società, i liquidatori forniscono la prova che le diffide ai creditori sono state pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio in conformità della legge.
2 Se è notificata la cancellazione di una società anonima dal registro di commercio, l’ufficio del registro di commercio la comunica alle autorità fiscali federali e cantonali. È possibile procedere alla cancellazione soltanto dopo che queste autorità vi hanno dato il loro consenso.
3 L’iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti:
  1. a. il fatto che la società viene cancellata;
  2. b. il motivo della cancellazione.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cessione di un credito da parte dell'amministrazione di una società cooperativa dopo la sospensione e la chiusura del fallimento della società
    · 16/09/1964 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto delle ditte commerciali, concorrenza sleale
    · 09/05/1967 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    DTF 67_I_255
    22/10/1941 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • VB.2021.00281
    28/10/2021 · 2 citazioni de
  • VB.2021.00756
    01/06/2022 · 1 citazioni de
  • Indennità di parte
    · 15/07/2025 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.